Studio Legale Internazionale

lunedì 30 giugno 2014

La durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma è stata estesa a settanta anni dalla Direttiva 2011/77/UE recepita in Italia tramite il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.
Fra le novità introdotte dal provvedimento, intervenuto a modificare la Legge n.633/1941, si contempla la possibilità per l’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con il produttore se dopo 50 anni dalla pubblicazione o diffusione al pubblico il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma stesso. L’artista, interprete o esecutore destinatario di compensi non ricorrenti avrà inoltre il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione o diffusione al pubblico e a tale scopo il produttore dovrà accantonare il 20% dei ricavi della vendita dei fonogrammi.
E' bene precisare che le modifiche riguardano unicamente produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano e non altre tipologie di diritti d'autore.

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