Studio Legale Internazionale

giovedì 26 giugno 2014

Con sentenza del 06.03.2013 il Tribunale di Cuneo ha statuito che la revoca di un amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.s.), se supportata da una giusta causa dovuta a inadempienze e responsabilità dell’amministratore medesimo, esclude il diritto in capo a quest’ultimo al risarcimento del danno per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. Affinché ciò possa valere, è necessario che la delibera assembleare di revoca indichi espressamente le ragioni di tale responsabilità. L’eventuale omissione, dunque, non potrà essere integrata in futuro, neanche nel corso della causa intercorrente successivamente tra le parti. Per “giusta causa di revoca” si intende la violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo della società oppure quei comportamenti che, sebbene non costituiscano inadempimento, facciano venire meno il rapporto di fiducia tra i socie e il soggetto revocato. Non rientrano nella “giusta causa di revoca” delle semplici divergenze o attriti con l’amministratore, ove si tratti contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione.

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