Studio Legale Internazionale

lunedì 30 giugno 2014



In tema di contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, la Suprema Corte ha cristallizzato un principio a norma della quale: «la protezione che abbia per oggetto il procedimento industriale si estende a tutti quei prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero causalmente discendano dalla filiera relativa alle soluzioni tecniche brevettate. Non si estende, invece, ai prodotti, pur simili, ottenuti mediante un procedimento diverso da quello protetto» 
(Cass., sez. I,11.01.2013 n.622).


Alla stregua di detto consolidato orientamento giurisprudenziale si è precisato come l’art. 66 del codice della proprietà industriale, al numero 2, dispone espressamente che il brevetto conferisce al titolare alcuni diritti esclusivi, tra i quali si annoverano: 
- ove oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto, fatto salvo il consenso del titolare; 
- ove il brevetto abbia ad oggetto il procedimento stesso, il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 
Tale norma intende rammentare il valore assoluto alla protezione del prodotto, che in quanto oggetto di brevetto, non può essere in alcun modo usato, messo in commercio, quale che sia il processo industriale che lo ponga in essere. La protezione del procedimento, pertanto, assicura al titolare della privativa la facoltà di poter dar vita al procedimento, senza che possa essere da altri utilizzato per prodotti che ne costituiscano effetto diretto. 
Da ultimo, è stato precisato come, nonostante la distinzione tra brevetto di prodotto e brevetto di procedimento, uno stesso brevetto, rilasciato all’interno del procedimento, non possa coprire anche il prodotto industriale, che sia stato realizzato, ancorchè non ancora utilizzato. 

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