Il “contratto di rete” formalizza l’accordo con cui due o più imprese
individuano occasioni di collaborazione e scambio nell’ottica del
raggiungimento di obiettivi condivisi di incremento e potenziamento della
propria capacità innovativa e della competitività aziendale, fermo restando la
autonomia delle singole parti contraenti.
Al di là della responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per
le obbligazioni contratte per il perseguimento del progetto di rete, la
riduzione dei costi di gestione, la possibilità di favorire lo sviluppo di
nuove competenze, prodotti e know-how, come la opportunità di accedere al
credito sulla base di appositi modelli di rating e a specifiche agevolazioni
fiscali, costituiscono i più significativi vantaggi offerti da questo nuovo
strumento contrattuale alle moderne realtà imprenditoriali.
Chi può ricorrere al contratto di
rete di impresa
Possono ricorrere allo strumento
contrattuale in esame esclusivamente coloro i quali esercitino una “attività
imprenditoriale”, indipendentemente dalla veste giuridica assunta (imprese
individuali, società di persone, società di capitali, imprenditori pubblici, enti
pubblici - purchè abbiano, in quest’ultimo caso, come scopo principale o
esclusivo lo svolgimento di un’attività di impresa, non necessariamente commerciale-
etc). Ai fini del contratto, non assumono rilevanza preclusiva i fenomeni di
collegamento o eventuali rapporti partecipativi tra i soggetti.
La struttura “aperta” del
contratto, rende quest’ultimo uno strumento vivente e dinamico, teso all’adesione
futura di nuovi soggetti. A tale riguardo, sarà opportuno predisporre
originariamente, in sede redazionale, i criteri soggettivi ed oggettivi, i
requisiti necessari alla ammissione e le concrete modalità in cui essa viene accordata.
La forma, la pubblicità e le
semplificazioni introdotte a Settembre
La legge, anteriormente alle semplificazioni introdotte
a Settembre, richiedeva la forma della scrittura privata autenticata o
dell’atto pubblico notarile “ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater”, ovvero a fini
dell’iscrizione del documento presso la
Sezione del Registro delle imprese in cui è registrata ciascuna impresa partecipante.
Tale adempimento, invero, assume un rilievo centrale in quanto da esso dipende -tutt’oggi-
l’efficacia del contratto non solo nei confronti dei terzi, ma anche dei
partecipanti.
Come anticipato, a far data dal
25 Agosto 2014, giorno in cui è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM
122/2014, con annesso il modello
standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle
imprese, è stata rivoluzionata la
procedura inerente alla sottoscrizione del contratto e alla sua
registrazione. Alla data odierna, il
contratto può “anche” essere firmato
direttamente dai singoli imprenditori -o legali rappresentanti delle società
coinvolte nel contratto, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 24 e 25
del Dlgs 82/2005 in materia di firma digitale, senza ricorrere ad alcuna
autenticazione. Il modello, una volta compilato e sottoscritto con firma
digitale, può essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso la
procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web a ciò dedicata sul
sito del registro delle imprese. Completata la registrazione, il sistema
rilascia una ricevuta attestante il completamento dell’operazione. Stesse
regole formali e pubblicitarie potranno essere osservate in seguito, nei casi in
cui si rendano necessarie modifiche soggettive, oggettive e/o contenutistiche
del contratto.
L’oggetto del contratto
L’art. 3, comma 4-ter, della
Legge 9 aprile 2009, n. 33 (con cui è stato convertito l D.L. 10 febbraio
2009), così come modificato dal D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella
Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede espressamente, con riferimento
all’oggetto del contratto, che
“più
imprenditori, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”, si
obblighino “a collaborare in forme e in
ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
I contenuti
L’art. 3 comma 4-ter della Legge
9 aprile 2009 n. 33, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, è
la norma di riferimento per la disciplina dei contenuti del contratto di rete.
Alcuni elementi devono essere inseriti tassativamente, altri, invece, possono
essere inseriti a mera discrezione delle parti contraenti.
Tra gli elementi essenziali, si
annoverano i seguenti :
-
Nome, ditta, ragione / denominazione sociale di
ogni partecipante
-
La indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione
- Un programma di rete (con annessa indicazione
dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente, i modi in cui può essere
realizzato l’affare)
-
La durata del contratto
-
Le regole che disciplinano l’adesione di nuovi
contraenti
-
Le regole per la assunzione delle decisioni
Tra gli elementi facoltativi, invece,
si annoverano i seguenti :
-
La istituzione di un fondo patrimoniale comune
-
La nomina di un organo comune incaricato di
gestire la esecuzione del contratto
-
Clausole legittimanti il recesso anticipato
Il trattamento fiscale della rete
di impresa
L’art. 42 del D.L. 31 maggio 2010
n. 78 (convertito nella Legge del 30 luglio 2010 n. 122), ha introdotto
un’agevolazione fiscale in favore delle imprese contraenti. In
particolare, gli utili di esercizio che
le parti abbiano accantonato in un’apposita riserva e destinato al fondo
patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di
rete, qualora esso sia stato asseverato dagli organismi abilitati, vengono
assoggettati ad uno speciale regime di sospensione di imposta che opera ai soli
fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES).
La sospensione opera su una
variazione in diminuzione della base imponibile, che si protrae per tutti gli
esercizi successivi sino al verificarsi degli eventi che pongono termine alla
agevolazione.
L’agevolazione può essere fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ai fini del calcolo degli acconti, quindi, l’accantonamento a riserva non produrrà alcun effetto, dovendosi calcolare gli acconti senza tener conto dell’agevolazione. Ove gli acconti versati risultassero eccedenti l’imposta dovuta, per effetto della variazione in diminuzione del reddito si genererà un credito di imposta (IRPEF/IRES) utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
L’agevolazione può essere fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ai fini del calcolo degli acconti, quindi, l’accantonamento a riserva non produrrà alcun effetto, dovendosi calcolare gli acconti senza tener conto dell’agevolazione. Ove gli acconti versati risultassero eccedenti l’imposta dovuta, per effetto della variazione in diminuzione del reddito si genererà un credito di imposta (IRPEF/IRES) utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
Quanto ai presupposti, possono accedere a tale agevolazione le imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete di impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, ragione sociale, dimensione aziendale. Inoltre, il contratto deve essere stato regolarmente registrato
Il programma di rete deve essere stato preventivamente asseverato da parte degli Organismi a ciò preposti
Gli importi destinati dall’impresa partecipante al contratto di rete devono costituire una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva (con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo degli adempimenti informativi e contabili).
Le somme accantonate devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti del programma di rete;
La effettiva destinazione degli
utili conferiti al fondo rispetto al programma che il contratto tende a
realizzare, è uno dei presupposti essenziali per godere dell’agevolazione
fiscale. Ciò è soprattutto dimostrato dal fatto che il regime di sospensione
dall’imposta sui redditi può venir meno, oltre che nel caso di recesso dal
contratto di rete, nel caso in cui la riserva venga utilizzata per scopi
diversi dalla copertura delle perdite;
Il programma di rete dovrà dunque contenere la previsione e la individuazione degli investimenti che in concreto debbono essere realizzati. Tali “investimenti” possono consistere tanto nell’assunzione dei costi per l’acquisto o utilizzo di beni e/o servizi quanto nell’assunzione dei costi per l’utilizzo di personale.
È opportuno segnalare come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 14 Aprile 2011, abbia già offerto i primi chiarimenti del caso. Sono considerati ammissibili anche i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete, rilevando a tale fine il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale. Sarà quindi onere di chi voglia fruire dell’agevolazione dimostrare, con prove documentali di natura contabile ed amministrativa, che detti costi sono stati sostenuti per dare attuazione al programma di rete. E’ inoltre necessario che gli investimenti del programma di rete siano realizzati entro l’anno successivo alla delibera di accantonamento degli utili.
Avv. Giovanni Incardona
for Giambrone
for Giambrone
giovanni.incardona@giambronelaw.com
0 commenti:
Posta un commento