La nuova Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo
regime dei minimi che diventa regime agevolato autonomo cd. regime forfetario.
Si dovrà comunque attendere l'emanazione del decreto attuativo di concerto con
l'Agenzia delle Entrate e INPS.
Modifiche e nuova disciplina.
Beneficiari del “vecchio” regime dei minimi
In primo luogo, coloro che rientrano nei requisiti del
vecchio regime dei minimi, quindi che non hanno terminato i 5 anni di
applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, possono continuare ad
applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre se rispettano il limite dei ricavi
fino a 30.000 euro o possono decidere di passare al regime forfetario con una
riduzione dell'aliquota sostitutiva di un terzo quindi al 10%.
Chi non rientra nel regime dei minimi o apre una
nuova impresa.
Coloro che, invece, ad oggi non hanno i requisiti per entrare
nel regime dei minimi o aprono una nuova impresa, accedono direttamente al
nuovo regime agevolato autonomo con aliquota al 15%.
3 Regime transitorio – passaggio dal regime dei
minimi al nuovo regime autonomo cd. forfetario.
Il regime transitorio, quindi, il passaggio dai minimi al nuovo regime
autonomo cd. forfetario, stabilisce per coloro i quali al 31 dicembre 2014
si trovino nel regime dei minimi, la possibilità di effettuare il passaggio
automatico al regime forfetario se possiedono determinati requisiti:
- non abbiano effettuato spese per collaboratori
sopra i €5.000 lordi;
- non abbiano avuto spese per l'acquisto di beni
strumentali sopra ai €20.000 e che
l'attività non rappresenti la mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale
precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.
Il regime forfetario 2015 riconosce a questi contribuenti
un'agevolazione che consiste:
- nella
riduzione di un terzo dell'aliquota sostituiva per gli anni residuali rispetto
ai 3 anni di regime agevolato che spettano ai soggetti che applicano il regime
delle nuove iniziative produttive o di vantaggio.
Altrimenti i nuovi minimi possono continuare ad applicare
l'imposta del 5% fino al completamento dei 5 anni ovvero fino al 35º anno di età.
4 Soglie di ricavi e compensi fissati dal Ddl
Stabilità per la permanenza nel regime dei minimi 2015.
Nel nuovo regime dei minimi cd. forfetario, il reddito viene
quindi stabilito forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente di
redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/ compensi oltre
le uscite con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali
versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi
l'aliquota del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP. Se i
ricavi e i compensi superano le soglie elencate, il contribuente fuoriesce dal
regime agevolato.
5 Differenza rispetto al “vecchio”regime
La sostanziale differenza rispetto al vecchio regime è che nel
2015 tutti possono entrare nel regime agevolato autonomo a patto che non
vengano superati i limiti dei ricavi, che, a seconda dell'attività svolta,
variano dai €15.000,00 ai €40.000,00.
Per converso, fino al 2014 si poteva entrare nel regime dei minimi nel rispetto di
requisiti molto rigidi in merito al limite di età e ricavi a €30.000.
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