Studio Legale Internazionale

martedì 28 ottobre 2014

La nuova Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime dei minimi che diventa regime agevolato autonomo cd. regime forfetario. Si dovrà comunque attendere l'emanazione del decreto attuativo di concerto con l'Agenzia delle Entrate e INPS.

Modifiche e nuova disciplina.

            Beneficiari del “vecchio” regime dei minimi

In primo luogo, coloro che rientrano nei requisiti del vecchio regime dei minimi, quindi che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, possono continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre se rispettano il limite dei ricavi fino a 30.000 euro o possono decidere di passare al regime forfetario con una riduzione dell'aliquota sostitutiva di un terzo quindi al 10%.

       Chi non rientra nel regime dei minimi o apre una nuova impresa.

Coloro che, invece, ad oggi non hanno i requisiti per entrare nel regime dei minimi o aprono una nuova impresa, accedono direttamente al nuovo regime agevolato autonomo con aliquota al 15%.


3        Regime transitorio – passaggio dal regime dei minimi al nuovo regime autonomo cd. forfetario.
Il regime transitorio, quindi, il passaggio dai minimi al nuovo regime autonomo cd. forfetario, stabilisce per coloro i quali al 31 dicembre 2014 si trovino nel regime dei minimi, la possibilità di effettuare il passaggio automatico al regime forfetario se possiedono determinati requisiti: 
-          non abbiano effettuato spese per collaboratori sopra i 5.000 lordi;
-    non abbiano avuto spese per l'acquisto di beni strumentali sopra ai 20.000 e che l'attività non rappresenti la mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.

 Il regime forfetario 2015 riconosce a questi contribuenti un'agevolazione che consiste:
-       nella riduzione di un terzo dell'aliquota sostituiva per gli anni residuali rispetto ai 3 anni di regime agevolato che spettano ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio.

Altrimenti i nuovi minimi possono continuare ad applicare l'imposta del 5% fino al completamento dei 5 anni ovvero fino al 35º anno di età.

4    Soglie di ricavi e compensi fissati dal Ddl Stabilità per la permanenza nel regime dei minimi 2015.

Nel nuovo regime dei minimi cd. forfetario, il reddito viene quindi stabilito forfettariamente, ossia,  applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/ compensi oltre le uscite con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP. Se i ricavi e i compensi superano le soglie elencate, il contribuente fuoriesce dal regime agevolato.

5    Differenza rispetto al “vecchio”regime

La sostanziale differenza rispetto al vecchio regime è che nel 2015 tutti possono entrare nel regime agevolato autonomo a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che, a seconda dell'attività svolta, variano dai 15.000,00 ai 40.000,00.

Per converso, fino al 2014 si poteva entrare nel regime dei minimi nel rispetto di requisiti molto rigidi in merito al limite di età e ricavi a 30.000.

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