Studio Legale Internazionale

lunedì 30 giugno 2014

La durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma è stata estesa a settanta anni dalla Direttiva 2011/77/UE recepita in Italia tramite il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.
Fra le novità introdotte dal provvedimento, intervenuto a modificare la Legge n.633/1941, si contempla la possibilità per l’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con il produttore se dopo 50 anni dalla pubblicazione o diffusione al pubblico il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma stesso. L’artista, interprete o esecutore destinatario di compensi non ricorrenti avrà inoltre il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione o diffusione al pubblico e a tale scopo il produttore dovrà accantonare il 20% dei ricavi della vendita dei fonogrammi.
E' bene precisare che le modifiche riguardano unicamente produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano e non altre tipologie di diritti d'autore.

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In tema di contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, la Suprema Corte ha cristallizzato un principio a norma della quale: «la protezione che abbia per oggetto il procedimento industriale si estende a tutti quei prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero causalmente discendano dalla filiera relativa alle soluzioni tecniche brevettate. Non si estende, invece, ai prodotti, pur simili, ottenuti mediante un procedimento diverso da quello protetto» 
(Cass., sez. I,11.01.2013 n.622).


Alla stregua di detto consolidato orientamento giurisprudenziale si è precisato come l’art. 66 del codice della proprietà industriale, al numero 2, dispone espressamente che il brevetto conferisce al titolare alcuni diritti esclusivi, tra i quali si annoverano: 
- ove oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto, fatto salvo il consenso del titolare; 
- ove il brevetto abbia ad oggetto il procedimento stesso, il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 
Tale norma intende rammentare il valore assoluto alla protezione del prodotto, che in quanto oggetto di brevetto, non può essere in alcun modo usato, messo in commercio, quale che sia il processo industriale che lo ponga in essere. La protezione del procedimento, pertanto, assicura al titolare della privativa la facoltà di poter dar vita al procedimento, senza che possa essere da altri utilizzato per prodotti che ne costituiscano effetto diretto. 
Da ultimo, è stato precisato come, nonostante la distinzione tra brevetto di prodotto e brevetto di procedimento, uno stesso brevetto, rilasciato all’interno del procedimento, non possa coprire anche il prodotto industriale, che sia stato realizzato, ancorchè non ancora utilizzato. 

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Con sentenza n.3017 dell’11.02.2014, la Suprema Corte ha affermato recentemente, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma che sovente stenta ad essere recepito dai giudici di merito, secondo il quale una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1284, comma 3 c.c. e 1341 c.c. comporta che l’imposizione di un tasso di interesse superiore alla misura legale, cd. tasso ultralegale, richieda non solo che la relativa clausola sia conosciuta dal contraente debole, quale ad esempio l’acquirente che avrebbe subito l’applicazione degli interessi ultralegali, quanto, al momento della conclusione del contratto, che gli interessi ultralegali vengano predeterminati per iscritto ed accettati, sempre per iscritto, da entrambi i contraenti. 
Per converso, la necessità della forma scritta ad substantiam comporta che, in assenza di accordo sul punto, per mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che lo stesso possa validamente spiegare effetto in ragione di una sua conclusione per facta concludentia. 
 La mancanza di tale pattuizione comporta, ai sensi del combinato disposto sopra menzionato, la nullità della clausola stessa laddove prevista, con automatica sostituzione della misura legale a quella convenzionale.

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venerdì 27 giugno 2014

Fermata Nave con un carico di 40 tonnellate di hashish. In stato di Fermo i componenti dell’equipaggio.

25 giugno 2014: Sequestro record di droga nelle acque del Mediterraneo. Una nave cargo battente bandiera del Togo, con a bordo circa 40 tonnellate di hashish, è stata fermata dalle unità aeronavali della Guardia di finanza al largo dell'isola di Pantelleria. La nave è stata trainata nel porto di Trapani. Fermati i 16 componenti dell'equipaggio. L'operazione è il frutto della collaborazione internazionale tra Fiamme gialle, Maoc (Maritime analysis and operations centre) di Lisbona, autorità doganali francesi e Direzione centrale dei servizi antidroga di Roma. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani. La droga sequestrata avrebbe reso sul mercato decine di milioni di euro. 
Sarà il Giudice per le indagini preliminari a dover decidere se convalidare o meno la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero e dunque trattenere in carcere i 16 componenti dell’equipaggio. Gli stessi verranno sottoposti ad interrogatorio e avranno diritto ad essere assistiti da interprete al fine di comprendere le accuse contro di loro. All’udienza dovrà necessariamente essere presente il difensore nominato anche la fine di verificare la legittima applicazione della misura cautelare.

Donatella Sicomo - Avvocato penalista di Giambrone Law - segue da anni clienti italiani e stranieri accusati di aver commesso un reato in Italia e all’estero. In casi come questo caso, è infatti importantissimo potersi rivolgere a uno studio legale serio e professionale, dove all'interno operino avvocati in grado di ascoltare attentamente il cliente, studiare attentamente il caso ed elaborare una consulenza legale ed una strategia adatta al suo caso. Gli avvocati penalisti di Giambrone Law | Studio Legale Internazionale privilegiano un approccio diretto e qualificato verso il cliente, e grazie alla esperienza maturata nell'ambito del diritto penale italiano ed internazionale, gli avvocati dello studio sono in grado di fornire assistenza e patrocinio a qualsiasi cittadino straniero accusato di aver commesso un reato in Italia, innanzi tutti i Tribunali e Corti di Appello della Repubblica. 


L’avvocato Donatella Sicomo è a disposizione per qualsiasi richiesta di assistenza legale al numero 091 7434778 o via email: donatella.sicomo@giambronelaw.com 

Giambrone Law - Studio Legale Internazionale con sedi a Roma, Milano, Palermo, Londra, Tunisi e New York, si avvale di esperti avvocati penalisti che parlano fluentemente la lingua inglese e che lavorano attivamente anche in collaborazione con altri dipartimenti dello studio al fine di prestare la migliore consulenza, assistenza e difesa a persone e società con interessi in Italia e all’estero che sono coinvolte in procedimenti penali nella giurisdizione italiana e in problematiche legali a carattere transnazionale e che implicano l’applicazione del diritto penale e processuale italiano. Giambrone Law grazie all’ esperienza acquisita in materia è riuscita a concludere con successo complicati casi di estradizione ed immigrazione clandestina internazionale che coinvolgevano Paesi come: Inghilterra, Germania, Tunisia, Svizzera, Australia e Stati Uniti.





Il Tribunale di Rimini ha recentemente emesso un'ingiunzione immediatamente esecutiva molto interessante per il settore dell’aviazione commerciale, con cui ha ordinato ad una compagnia aerea extracomunitaria utilizzatrice di un aeromobile Boeing 737-800 di riconsegnarlo immediatamente al legittimo proprietario unitamente a tutta la relativa documentazione di bordo, per essersi resa più volte gravemente inadempiente al contratto di leasing risultando in mora nel pagamento dei canoni per centinaia di migliaia di euro. 
Tali fatti costituendo plurimi “events of default” consentono infatti al proprietario - ai sensi del contratto di leasing (soggetto alla legge inglese) - di pretendere la riconsegna immediata dell'aeromobile. E’ capitato spesso in passato che Tribunali Italiani concedessero provvedimenti di sequestro conservativo di aeromobili, ma non risultano precedenti in materia riferibili all'emissione di decreti ingiuntivi di consegna di aeromobile che rappresenta il solo rimedio tipico che possa consentire al proprietario di ottenere la riconsegna del velivolo. 
In simili evenienze, la primaria esigenza del proprietario dell'aeromobile è quella di agire con la massima rapidità e discrezione possibile, posto che spesso non si conosce fino all'ultimo momento se la compagnia aerea userà o meno l'aeromobile di cui si vuole ottenere la riconsegna. E' necessario quindi agire d'anticipo e ottenere l'ingiunzione in pochi giorni, in modo da procurarsi presto un titolo esecutivo da portare in esecuzione non appena l'aeromobile dovesse atterrare. L'intera operazione dimostra – sulla base di un raffronto comparatistico con altri paesi Europei – come l'Italia sia una delle giurisdizioni più favorevoli per una società di leasing che, sussistendone i presupposti, voglia ottenere la riconsegna del proprio aeromobile e ciò sia per l'ammissibilità nel nostro ordinamento dell'istituto processuale dell'ingiunzione di consegna - inaudita altera parte – e, non ultimo, per la rimarchevole rapidità con cui il nostro Paese ha dimostrato di poter amministrare la giustizia in fattispecie in cui il ritardo nell'emissione del provvedimento giurisdizionale potrebbe gravemente pregiudicare le ragioni di una delle parti.

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giovedì 26 giugno 2014

Dal 13 Giugno sono entrate in vigore le nuove norme a tutela dei consumatori, introdotte dal decreto
legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Tra le novità più rilevanti che si applicheranno ai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali (con alcune eccezioni: ad esempio, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali «in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro»), conclusi dai consumatori a partire da domani, si evidenziano maggiori obblighi di informazione precontrattuale in favore del consumatore, con particolare riferimento al diritto di recesso, requisiti formali più rigidi sia con riferimento alle modalità con cui le informazioni precontrattuali dovranno essere fornite al consumatore, sia per quanto concerne la fase di conclusione del contratto. Il diritto di recesso potrà esercitarsi entro 14 giorni. Il termine decorre, nel caso di prestazione di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; nel caso di vendita di prodotti, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni. Entro 14 giorni dal momento in cui è informato della decisione del consumatore di recedere, il professionista dovrà restituire i pagamenti ricevuti. Entro lo stesso termine, il consumatore dovrà restituire i beni ricevuti, a prescindere dall’integrità del prodotto. I professionisti non possono imporre ai consumatori costi aggiuntivi per l’uso di strumenti di pagamento (quali, ad esempio, le carte di credito). Qualsiasi pagamento supplementare deve essere espressamente autorizzato dal consumatore. Questi obblighi si applicano anche ai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali per la fornitura di acqua, gas ed elettricità. A questo proposito, si segnala il nuovo Codice di Condotta Commerciale, vincolante per tutti gli esercenti, adottato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con deliberazione del 6 giugno scorso, per adeguare la regolazione vigente alle nuove disposizioni del Codice del Consumo.


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Con sentenza del 04 giugno 2014 il Tribunale di Napoli ha affermato il principio secondo cui, in materia di usura bancaria, la natura usuraria del tasso di interessi, ed in particolare degli interessi moratori, è esclusa ogni qualvolta sia pattuita la c.d. clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia inserita nel contratto di mutuo prevedeva che la misura degli interessi di mora non avrebbe potuto mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura fosse pari al limite medesimo.


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Con sentenza del 06.03.2013 il Tribunale di Cuneo ha statuito che la revoca di un amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.s.), se supportata da una giusta causa dovuta a inadempienze e responsabilità dell’amministratore medesimo, esclude il diritto in capo a quest’ultimo al risarcimento del danno per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. Affinché ciò possa valere, è necessario che la delibera assembleare di revoca indichi espressamente le ragioni di tale responsabilità. L’eventuale omissione, dunque, non potrà essere integrata in futuro, neanche nel corso della causa intercorrente successivamente tra le parti. Per “giusta causa di revoca” si intende la violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo della società oppure quei comportamenti che, sebbene non costituiscano inadempimento, facciano venire meno il rapporto di fiducia tra i socie e il soggetto revocato. Non rientrano nella “giusta causa di revoca” delle semplici divergenze o attriti con l’amministratore, ove si tratti contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione.

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mercoledì 25 giugno 2014

La successione ereditaria, quando non risulti fatta oggetto di una “apposita” disciplina, può divenire un temibile “vaso di pandora” capace di generare dissidi e conflitti finanche all’interno dei più solidi equilibri familiari. 
Non a caso si è parlato di “apposita disciplina”. 
E’ di tutta evidenza, infatti, che l’utilità pratica, economica e giuridica del veicolo testamentario, (qualunque forma esso rivesta) è destinata ad essere pressocchè annullata, con buona pace della stabilità, della certezza degli effetti successori e dei rapporti familiari, in tutti i casi in cui, il processo di traduzione della volontà testamentaria in termini giuridici non abbia luogo mediante il ricorso agli istituti più appropriati e senza considerare i più importanti postulati della materia ereditaria. Se la forma è un inutile orpello quando non è asservita ad un valido contenuto, a ben poco, allora, potrà servire un testamento formalmente ineccepibile ma contenutisticamente inesatto. 
Fatta questa opportuna premessa, con le brevi riflessioni che seguiranno, senza alcuna pretesa di esaustività, si intende offrire al lettore una summa di spunti concettuali da tenere presenti laddove egli desideri intraprendere la redazione di un testamento olografo. Tale forma, infatti, essendo l’unica di cui qualsiasi individuo capace di intendere e di agire può servirsi in completa autonomia, potrebbe celare un elevato potenziale di rischio laddove se ne faccia uso senza osservare precise precauzioni. 

1. Eredità e legato, incertezze definitorie

Pietra miliare in subiecta materia, è la distinzione tra istituzione di erede e legato. La poca familiarità con tale distinzione ha infatti generato l’uso, inveterato nella prassi, di espressioni sintatticamente corrette ma giuridicamente discutibili, quali “lascio a Tizio la mia casa”, “lascio a Mevio la mia autovettura”, capaci di accendere le diatribe interpretative più acute in famiglia e, conseguentemente, nelle aule dei Tribunali. 
Erede è colui che è chiamato a subentrare nell’universum ius defuncti, ossia nella totalità delle posizioni giuridiche, patrimoniali e non patrimoniali capaci di essere veicolate dal fenomeno successorio. La istituzione ereditaria può aver luogo con o senza la espressione di una “quota”. Ciò non è un dato da trascurare, posto che tale quota rappresenterà la misura in cui l’erede parteciperà alla successiva fase di divisione e sarà responsabile per i debiti ereditari. 
L’eredità, affinchè possa essere adita, richiede un formale atto di accettazione che, a seconda delle modalità e degli effetti, può essere “puro e semplice”, ovvero “con beneficio di inventario”. Si deve tuttavia precisare che, in particolari ipotesi stabilite dalla legge, certe attività poste in essere dall’erede determinano una accettazione “tacita” della eredità (tra queste rientrano, ad esempio, la vendita di alcuni cespiti ereditari; non rientra nella categoria in commento l’adempimento degli oneri fiscali legati alla successione). 
Legatario è invece colui cui è attribuito solamente un bene (rectius : un diritto) o più beni specificatamente determinati dal testatore. Non a caso si parla, in questo caso, di “successione a titolo particolare”. 
Tale strumento risulta alquanto polivalente, nella misura in cui offre al testatore non solo la possibilità di trasferire determinati beni in via immediata (ben inteso, con effetto decorrente dalla apertura della successione) ma anche di creare obblighi e oneri, consistenti in una precisa attività o, in generale, in un dare, in un non dare e/o in un facere o in un non facere. 
A tale ultimo proposito, è fondamentale ricordare che il legato, diversamente dalla istituzione di erede, postulando lo svolgimento di una attività strumentale alla sua esecuzione, necessita di un soggetto “onerabile” del relativo “peso”. Per tale ragione, la legge prescrive che onerabile del peso di un legato possa essere esclusivamente un erede o un altro legatario, tertium non datur. 

2. I legittimari 


Sebbene il legislatore profonda grandi sforzi per tutelare la libertà del testatore in sede di testamentifazione, fino a quasi ammantare di sacramentalità tale momento, in realtà la libertà di cui gode è più limitata di quanto possa sembrare. 
Il sistema normativo italiano pone una ben determinata categoria di soggetti, i c.d. legittimari, in posizione apicale nel sistema successorio. Ad essi sono riconosciute particolari prerogative di natura patrimoniale che finiscono per incidere sensibilmente sulla capacità del testatore di disporre dei propri beni. 
Il coniuge superstite, i figli e, in caso di assenza fisica di questi ultimi (cioè nel caso di soggetto morto senza figli) gli ascendenti, esauriscono la categoria in commento. E’ in loro favore prevista una quota ereditaria “riservata” intangibile e insacrificabile, chiamata “legittima” (il cui calcolo viene effettuato tenendo conto del numero dei legittimari e della loro “qualità”) nonché “altri diritti” di varia natura ed indole. Nel caso in cui tale quota risultasse lesa, perché di valore inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge, ovvero nel caso di diretta esclusione o “diseredazione” del legittimario, questi potrà attivare appositi strumenti di tutela quali la c.d. “azione di riduzione” e “azione di restituzione”. Tale ultima azione può essere esperita non solo nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni risultate lesive dei diritti del legittimario, ma anche nei confronti dei terzi aventi causa da questi. 
E’ quindi evidente che, in presenza di “legittimari”, occorre prestare attenzione affinchè alcuna disposizione del testamento leda anche solo in via parziale i diritti loro spettanti. In caso contrario, sebbene il testamento mantenga la sua efficacia e la sua validità nel suo complesso, non potrà mai garantire al suo autore che il riparto patrimoniale da lui ideato verrà a concretizzarsi pienamente. 

3. Patti successori e la clausola di diseredazione 

In alcun caso potrebbe avere efficacia giuridica nel nostro ordinamento, una pattuizione o una dichiarazione unilaterale contenente una preventiva rinuncia, da parte di un legittimario alla futura rispettiva quota e/o ai rimedi che eventualmente potrebbe esperire a sua tutela. Questo è infatti il portato del cd. “divieto dei patti successori”. 
Del pari, il testatore dovrebbe ben guardarsi dall’inserire nel testamento una disposizione volta a diseredare un legittimario. Essendo tale espressione volta ad escludere un determinato soggetto dalla propria successione, riprendendo quanto già detto poc’anzi, alcun legittimario può essere volontariamente e arbitrariamente escluso dalla successione. Come puntualizzato in numerose occasioni dalla giurisprudenza, una siffatta clausola potrebbe ben fungere allo scopo solo con riferimento a successori legittimi che non siano anche legittimari (dunque, al di fuori del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti, chiunque altro può essere diseredato senza che ne derivino conseguenze nefaste sul testamento e il suo contenuto). 

4. La relazione tra le donazioni e la successione : un legame spesso ignorato

Un aspetto che spesso viene trascurato, perché non conosciuto, è l’impatto che le donazioni fatte in precedenza dal de cuius possono produrre sulla successione ereditaria dello stesso. Sebbene nell’immaginario collettivo si sia propensi a ritenere le donazioni alla stregua di fenomeni autonomi, da un punto di vista funzionale e temporale, dalla successione, in realtà esse finiscono per giocare un ruolo tutt’altro che secondario in fase di divisione ereditaria. 
Ciò che si intende in questa sede sottolineare è che le donazioni, in determinati frangenti, costituiscono una “anticipazione” della futura quota ereditaria. L’istituto volto a rendere computabili tali donazioni nel fenomeno successorio è la c.d. “collazione”. 
Il suo perimetro applicativo è ben delineato dal legislatore sulla scorta di presupposti di natura soggettiva, oggettiva e “procedurale”. 
I figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi (per il caso in cui subentrino a questi ultimi per rappresentazione), e il coniuge sono i fisiologici interlocutori di questo istituto. Presupposti tecnici perché vengano coinvolti da tale onere sono sia l’aver ricevuto una o più donazioni dal de cuius, sia l’aver adito (leggasi : accettato) l’eredità dello stesso. 
E’ oggetto di collazione tutto ciò che è stato donato direttamente o indirettamente dal de cuius. Rientrano, pertanto, a pieno titolo nel perimetro dell’istituto sia quelle erogazioni definibili come “donazioni” sia da un punto di vista formale che sostanziale (il tipico contratto di donazione) sia quelle che sono tali solo da un punto di vista sostanziale-contenutistico (si pensi, ad esempio, alla diffusa prassi dell’acquisto di una casa da parte dei genitori e contestuale intestazione in capo al figlio minorenne : formalmente, si tratta di un contratto di compravendita, sebbene sostanzialmente esso produca effetti liberali). Da un punto di vista pratico, la collazione imporrà al soggetto interessato di “imputare” alla propria quota ereditaria il valore delle donazioni ricevute, costringendolo a prelevare quindi meno beni dall’asse ereditario relitto per comporre la propria quota. 
La collazione è, tuttavia, un meccanismo dispositivo da parte del testatore. Egli infatti può scongiurarne la operatività ricorrendo alla cd. dispensa da collazione, sia nel momento in cui viene stipulato l’atto di donazione sia nel testamento (laddove tale dispensa non sia stata apposta alla donazione). In forza di ciò il donatario sarà ulteriormente avvantaggiato, in quanto potrà trattenere un maggior numero di beni ereditari. 

5. Lineamenti formali del testamento olografo e conclusioni 

Al termine di questo breve excursus, non resta che passare in breve rassegna i lineamenti formali del testamento olografo. 
In virtù delle disposizioni di legge dettate in materia, questo deve essere interamente scritto, sottoscritto e datato di pugno dal testatore personalmente. Per ovvie ragioni, non potrà avvalersene colui che è incapace di leggere, scrivere e/o sottoscrivere. 
Non potrà avere alcuna efficacia un testamento olografo scritto al computer o a macchina sebbene firmato di pugno dal testatore. La ragione di questa esasperazione formale risiede nella considerazione che solo ed esclusivamente attraverso di essa si può essere certi che lo scritto, recante le ultime volontà di un soggetto, possa essere attribuito alla mano e alla mente di quest’ultimo. 
Come già puntualizzato, tale forma testamentaria rappresenta lo strumento più appropriato per chi intenda disciplinare in totale autonomia, intimità ed economicità le sorti della propria successione in modo puntuale e concreto e, sebbene vi possano essere dei “rischi”, a causa della non conoscenza della materia ereditaria e dei principi che la regolano, essi possono essere agevolmente superati con l’ausilio di un pratico del diritto, quale un avvocato esperto della materia, il quale, una volta istruito sul quadro familiare e patrimoniale di riferimento, potrà fornire un valido contributo alla traduzione dei desiderata in precise disposizioni testamentarie. Non a caso, infatti, in alcuni ordinamenti giuridici stranieri, è proprio l’avvocato, nella veste di pubblic notary, a prestare ogni necessaria assistenza in simili occasioni. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti su questo articolo si prega di contattare l'Avv. Giovanni Incardona

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mercoledì 18 giugno 2014

Giambrone Law | Studio Legale Internazionale è stato incaricato di rappresentare le vittime di una truffa congegnata sul modello Ponzi adoperata da TelexFree Inc. e TelexFree LLC. 

Chiunque sia stato raggirato da una di queste società di può mettersi oggi stesso in contatto con un avvocato al numero 0800 772 0072 (dal Regno Unito) o +39 091 743 4778 (da il resto del mondo)

Lo Studio Legale Giambrone anche in passato è già riuscito con successo ad ottenere la restituzione delle somme a favore di commercianti e clienti defraudati attraverso l’utilizzo di piattaforme on line come Forex Trading. Per ulteriori informazioni sulle azioni svolte in passato è possibile consultare la sezione Finanza Forex. 

La mancanza di una legislazione specifica nell’ambito di un fenomeno come questo che vive un veloce sviluppo, fa si che ci siano sempre più persone che provano ad approfittare di investitori autentici e talvolta ingenui, cercando di lucrare in un modo veloce sul loro capitale. Grazie alla loro struttura complessa e intelligente, le truffe che seguono lo schema Ponzi possono andare avanti indisturbate per anni, ma una volta scoperti i truffatori sono consegnati alla giustizia e le vittime rimborsate. 

La SEC (US Securities and Exchange Commission) ha dichiarato che TelexFree, Inc. e TelexFree, LLC fingono di agire come Società di Marketing Multilivello che vendono servizi telefonici basati sul sistema "voice over Internet" (VoIP) e che, invece, di fatto mirano alla creazione di sistemi di truffa piramidali noti anche nell’ambiente come schema Ponzi. 

Riportiamo in proposito il commento estratto dal sito web della SEC: "Secondo la denuncia della SEC, i convenuti hanno venduto titoli sotto forma di quote societarie di TelexFree" la quale prometteva guadagni annuali del 200 per cento o più per coloro che avrebbero promosso TelexFree reclutando nuovi membri e mettendo annunci di TelexFree su siti di annunci gratuiti on line. Secondo quanto riportato nella denuncia della SEC i ricavi delle vendite dei servizi TelexFree VoIP per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di dollari da agosto 2012 fino a marzo 2014 sono appena l'uno per cento dei più dei 1,1 miliardi dollari necessari a coprire i pagamenti promessi ai suoi promotori. Di conseguenza, secondo il classico schema a piramide, la TelexFree sta pagando i primi investitori, non con le entrate derivanti dalla vendita del prodotto VoIP, ma con il denaro ricevuto dagli investitori successivi". 

Nella denuncia sono riportate anche le accuse secondo cui dal dicembre 2013, TelexFree avrebbe trasferito più di 30 milioni dollari dei fondi degli investitori dai conti operativi TelexFree ai conti correnti controllati da società affiliate TelexFree o dei singoli imputati. " 

Considerato l'ordinanza emessa dal tribunale per il sequestro dei fondi, è intenzione dello Studio Legale Giambrone lavorare a stretto contatto del governo degli Stati Uniti, come in passato, al fine di garantire che i fondi siano giustamente restituiti agli investitori che sono stati oggetto della truffa . 

Se hai già investito in TelexFree ed hai avuto difficoltà a recuperare il tuo investimento forex, che può anche non essere circoscritto alle questioni sopra delineate, non esitare a contattarci. 

Per fissare un appuntamento, contattaci al numero 0800 772 0072 (dal Regno Unito) o allo +39 091 743 4778 (dal resto del mondo). Uno avvocato esperto sarà a disposizione per consigliarti su come procedere ulteriormente.







lunedì 16 giugno 2014


Nell’ultimo decennio, si sta diffondendo un’avanguardia culturale ed economica nell’ambito della diffusione dei brani musicali, rappresentata da chi non ritiene più la tutela del copyright un meccanismo sufficiente a rispondere ai nuovi schemi economici, oltre che culturali. Questo è un tema che investe anche la materia della proprietà intellettuale, la quale sta registrando dei costi elevatissimi sulle produzioni musicali.

Per tali ragioni, si sta sempre più diffondendo l’utilizzo delle licenze Creative Commons, a cui si può ricorrere per molti generi di opere dell'ingegno come siti web, materiale didattico, musica, film, fotografie, letteratura, materiali per corsi e simili e permettono agli autori di affermare e mantenere il diritto d’autore sulle loro creazioni, concedendo però agli utenti la possibilità di utilizzarle a determinate condizioni.

La licenza Creative Commons è un vero e proprio contratto di licenza tra il creatore dell’opera e l’utilizzatore della stessa, secondo lo schema civilistico licenziante/licenziatario.

L’utilizzo di tali licenze permetterebbe, da un lato, di modulare i diritti connessi alle opere secondo le reali necessità dell’autore; per altro verso, consentono all’autore dell’opera di gestire direttamente tutti i diritti di sfruttamento di natura non economica nascenti da esse.

In quest’ottica, le licenze Creative Commons cercano di coordinare una maggiore libertà di diffusione dei contenuti creativi, non più sottoposti alle condizioni dettate dal copyright.

Il possesso di una licenza del tipo di cui si espone, tuttavia, non esonera l’autore del brano musicale ad adempiere i necessari obblighi nei confronti della SIAE, dato che nell'attuale ordinamento, il diritto sullo sfruttamento e sull'utilizzo diretto delle proprie opere resta di dominio della società di gestione italiana. 

L’unica alternativa alla società di gestione italiana sono le collecting society estere, come la Soundreef, le quali operano come fiduciarie di determinati diritti di sfruttamento di copyright.

Nello specifico, tra i vantaggi  di detta collecting society si annoverano:

- Il pagamento del 68% delle royalty riscosse dall’Organizzatore di eventi entro 90 giorni;
- Il report dei guadagni del concerto disponibile online entro 7 giorni;
- La compilazione digitale del borderò ( o bordeaux);
- L’apertura di un account online;
- La registrazione gratuita;
- La possibilità di registrazione dell’intero tour con previsioni di guadagno royalty.

Ciò detto, si rileva come produrre e commercializzare un disco in Creative Commons non vuol dire, però, cederlo gratuitamente e lasciarlo nel public domain, in quanto ciò potrebbe determinare l’appropiazione indebita da parte di altri. In tal senso, si inserisce l’opportunità del servizio di marcatura temporale (quali Patamu, Copyzero), il quale è un procedimento avente valore legale che permette di attribuire data e ora certa ad un documento informatico, contenente al suo interno l’opera di ingegno che si vuole proteggere e una dichiarazione di paternità dell’opera stessa. Questa consente di tutelarsi legalmente rispetto ad eventuali dichiarazioni di altri, successive in ordine cronologico e, dunque, al plagio. 

In tale prospettiva, è stata approvata recentemente una proposta di legge che di fatto obbliga le società di gestione collettive, come la SIAE, a mettere a disposizione dei propri autori l’utilizzo delle licenze Creative Commons a fini non commerciali. In termini concreti, un autore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori potrà scegliere la tipologia di licenza più adatta per ogni singola opera prodotta e depositata, continuando a riscuotere i propri diritti (ad esempio per l’utilizzo di un brano in televisione o nelle trasmissioni radiofoniche) anche se altre creazioni sono distribuite in CC.

Questa importante innovazione potrà tornare utile, ad esempio, nel caso in cui si vogliano organizzare eventi di beneficenza, mettendo a disposizione la propria musica per raccogliere fondi da devolvere ad un particolare progetto, senza pretendere la riscossione dei proventi legati al diritto d’autore su un particolare brano o album. Il testo ha anche l’obiettivo di semplificare la gestione del copyright a livello continentale, soprattutto per quanto riguarda gli usi online (streaming, vendita in formato digitale ecc.) in tutti i paesi europei.

Da ultimo, è dato riscontrare, pertanto, come la consulenza legale nell’ambito della tutela del diritto d’autore delle opere musicali sta divenendo un’esigenza preminente a causa della circolazione delle opere musicali attraverso canali mediatici o informatici, ad esempio le piattaforme di crowfunding, attraverso le quali l’artista si appoggia a una radio, al web, dissemina opere e informazioni sui maggiori social network. Si rende necessario, dunque, garantire all’artista di poter eseguire liberamente le proprie opere e al, contempo, difenderlo da potenziali lesioni dei suoi diritti nello svolgimento della propria attività artistica, guidandolo nella scelta delle soluzioni legali più opportune in ragione della costante evoluzione di tale disciplina giuridica.

Per maggiori informazioni o chiarimenti su questo argomento si prega di contattare l'Avv. Martina Chiello

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giovedì 12 giugno 2014

Palermo 12.06.2014 - Si è svolto oggi a Palazzo Sant'Elia l'evento che ha riunito le più alte cariche istituzionali italiane, Banca Mondiale ed italiane, aziende e professionisti riuniti per promuovere lo sviluppo del Sud verso i Paesi Terzi. 
Un intervento di spicco quello del Pres. Della Regione Sicilia, Crocetta che con una nota critica ha spinto alla riflessione sull’importanza di valorizzare il territorio e degli interventi di sostegno da parte dell’Unione Europea. Giambrone Law che ha di recente inaugurato il Desk che si occupa di Diritto Internazionale, Diritto Doganale, Diritto degli scambi Internazionali, fiscalità & Export si è seduto al Tavolo “Marocco”e “Turchia” come parte di un progetto di sviluppo Euro - Mediterraneo che è partito nel 2011 con l’apertura della sede a Tunisi. 



Per richiedere informazioni e consulenza: 
italy@giambronelaw.com o 091.7434778






Palermo 11.06.2014 - In occasione del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007 – 2013, si è tenuto ieri presso la Sala Mons. Leonardo Bruno c/o Sede dell’Autorità portuale di Palermo, Calata Marinai d’Italia, il workshop riguardante la tematica relativa alla “Tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Sogesid S.p.A. Il workshop ha inteso rendere nota la linea di intervento Sviluppo Sostenibile del PON GAS 2007/2013 ( a sua volta suddivisa in due distinte azioni: Azione 7.A. “Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale”, Azione 7.B. “Azione di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA”) di cui è beneficiario il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare . Ciò, al fine di contribuire al rafforzamento dei modelli di governance ambientale delle regioni, attraverso il progressivo radicamento nella prassi ordinaria di criteri operativi, procedure gestionali e modelli organizzativi che favoriscono l’innovazione istituzionale nei settori dell’integrazione ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d’Impatto Ambientale. 

Alla luce anche del prestigio dei relatori intervenuti all’evento, apprezzando, al contempo, il taglio tecnico e altamente professionale dei loro contributi espositivi, Giambrone Law | Studio Legale Internazionale nella persona dell’Avv. Martina Chiello, oggi alla guida del Desk di Diritto Ambientale vi ha preso parte, in ragione della consolidata esperienza che vanta in materia di diritto dell’ambiente e dell’interesse al costante aggiornamento sulle tematiche ambientali. 

«In relazione a quanto emerso nel corso del workshop, la Regione Sicilia, alla luce dell’attuazione del Programma Operativo Nazionale, sta mostrando un parziale recupero rispetto ai principali parametri socio-economici (produttività, lavoro, legalità) non sufficiente però a colmare il divario ancora persistente. Apprezzabili sono i passi avanti fatti dall’Amministrazione regionale, che si sta impegnando ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrazione orizzontale della sfera ambientale nella strategia complessiva del P.O.N. 

In quest’ottica, è auspicabile che la Regione Sicilia riesca a colmare il gap registrato, al fine di rafforzare i processi partecipativi e di concertazione in tutte le fasi del Programma. Ciò, per garantire il coinvolgimento dei diversi portatori d’interesse significativi nel campo della sostenibilità ambientale, nella prospettiva di uno sfruttamento economico e di una maggiore tutela del patrimonio “ambiente”, quale risorsa inesauribile che l’Isola è in grado di offire».




tel: 091 7434778 
Info o consulenze sul tema: martina.chielloiambrone@giambronelaw.com



martedì 3 giugno 2014

E’ del 26.02.2014 la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo, Daniela Cardamone, che sembra aver reso giustizia ad uno dei più efferati omicidi di genere consumati negli ultimi anni. La diciassettenne Carmela Petrucci è stata uccisa dall’ex fidanzato della sorella nel tentativo di salvare quest’ultima dalla violenza inaudita che Samuele Caruso stava infliggendo a Lucia all’ingresso del portone di casa. Particolari questi non irrilevanti. Le due sorelle, tornate da scuola ed appena arrivate a casa, in un luogo nel quale sentivano di potersi considerare al sicuro, si ritrovano aggredite da un “uomo” che premeditatamente decideva di far loro del male, al fine, almeno apparente, di punire la ex fidanzata che lo aveva lasciato. Il Giudice, in questa importantissima sentenza si rifiuta di credere che un uomo che esce da casa armato ed aspetta sotto casa la sua vittima, sia incapace di intendere e di volere. Nessuna incapacità, quindi, se non quella di capire che gli altri esseri umani vanno rispettati, che non ci si può prendere quello che gli altri hanno deciso di non dare, che si deve sapere che non tutto è dovuto, e che l’ignoranza e la violenza hanno rovinato per sempre una famiglia e spezzato una giovane brillante vita. Forse è proprio sulla base di considerazioni analoghe o almeno di casi altrettanto efferati che finalmente il legislatore ha deciso di prendere in considerazione il reato di femminicidio. Non si tratta di una specificazione superflua ma della volontà di prestare attenzione in modo specifico e puntuale una serie troppo elevata di casi di violenza sulle donne. Il femminicidio, infatti, consiste in “Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte". Non si tratta, quindi, solo di tutelare le donne dalla morte per mano dei propri amanti, mariti, compagni, conoscenti, ma anche di cancellare quella forma di perenne maschilismo che invade ogni esercizio della propria identità e della propria libertà da parte delle donne. Ci si è chiesti che necessità ci fosse di creare una apposita figura di reato, considerando che nel nostro codice penale già è previsto il reato di omicidio, sia esso commesso nei confronti di un uomo o anche di una donna.
Ebbene, tralasciando le considerazioni personali, il legislatore più che creare una figura ad hoc di omicidio, ha voluto dare rilevanza ad un uso, ormai troppo diffuso tra gli uomini, di esercitare violenza sulle donne, sia essa fisica o psicologica. Ed il giudice di Palermo, ha rispettato questa linea guida e ha impedito che anche quest’assassino fosse “salvaguardato” da un sistema giuridico italiano, per certi aspetti, garantista. Samuele Caruso, ha chiesto un rito alternativo, abbreviato, con uno sconto di pena (pari ad 1/3) e durante il processo penale ha invocato l’incapacità di intendere e di volere, ma nonostante questo il GUP ha lo stesso ritenuto che l’imputato dovesse subire l’ergastolo, non solo per la premeditazione ma anche per i futili ed abietti motivi posti a fondamento dei delitti. Lui ha avuto la possibilità di scegliere quel 19 ottobre, di fermarsi. Carmela e Lucia, invece, si sono ritrovate vittime di un essere umano che ha agito con violenza inaudita e che non ha lasciato tempo, per capire, per affrontare e superare tutto questo. Nessuno potrà mai restituire il sorriso a Carmela, ed a tantissime altre donne, sorelle, mogli e madri che hanno perso la voglia di vivere, la serenità, la fiducia, la libertà, l’allegria e la spensieratezza di vivere i propri sentimenti in libertà, nessuno potrà restituire loro la vita, ma noi, donne e uomini, prima di tutto, abbiamo il dovere di lottare anche per loro. In prima persona, come donna e come avvocata, lotto quotidianamente attraverso la legge, per cercare di ottenere giustizia per tutte quelle donne che hanno bisogno di supporto, sia esso giuridico o semplice conforto. 

Avv. Giuliana Marchese Dipartimento di Diritto Penale 
Giambrone Law | Studio Legale Internazionale

Giuliana Marchese, avvocato penalista, collabora con il Dipartimento di Diritto penale di Giambrone Law | Studio Legale Internazionale. Nel 2009 Giuliana ha redatto un rapporto per la Commissione Europea in materia di: misure preventive, misure di sicurezza e di sanzione penale, facendo riferimento a disposizioni specifiche come elemento fondamentale per descrivere le procedure italiane e i problemi ad esse connesse. E’ esperta in materia di frode, reati gravi come traffico di stupefacenti, abusi sessuali e omicidi. Negli ultimi anni si è occupata costantemente di tutelare sotto il profilo giuridico tutte quelle donne che sono vittime dei propri amanti, fidanzati, mariti, padri e colleghi. “In prima persona, come donna e come avvocato, lotto quotidianamente attraverso la legge, per cercare di ottenere giustizia per tutte quelle donne che hanno bisogno di supporto, sia esso giuridico o semplice conforto.” 


Per contattare l’Avv. Giuliana Marchese 
email: giuliana.marchese@giambronelaw.com 
tel: +39 091 7434778