Studio Legale Internazionale

lunedì 24 febbraio 2014

La percezione che spesso si ha sulla sanità italiana è quella di un servizio che non funziona con la dovuta efficienza.
Le azioni legali contro i medici in Italia tendono ad aumentare di anno in anno ed il loro numero si aggira intorno alle 15.000 cause all'anno, con conseguenti gravi perdite economiche per il sistema sanitario nazionale, costretto a spendere oltre miliardi di euro per risarcire tutti i pazienti danneggiati da errori terapeutici o diagnostici. Ciò ha reso anche difficile  trovare compagnie assicurative disposte a sopportare il rischio dei crediti pecuniari collegati a casi di negligenza medica.
Indubbiamente la ragione di quanto sta accadendo va ricercata nel modo di guardare all’attività medica. Se in passato, il medico aveva l'obbligo di utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere il risultato senza essere legalmente obbligato a raggiungerlo, oggi il medico è sempre più spesso chiamato a rispondere di un risultato, secondo quelle che sono le aspettative del paziente.
La disciplina della responsabilità medica italiana differisce rispetto alle sempre più variegate esperienze internazionali. Di fronte a sistemi giuridici profondamente diversi, di civil law e di common law, anche le leggi sulla responsabilità medica non potevano non risultarne influenzate.
Dal punto di vista processuale, in Italia i casi di malpractice medica (sia per i procedimenti penali che civili ) sono trattati in 3 gradi di giudizio: Tribunale, Corte d'appello e Corte di Cassazione. Il medico può essere contemporaneamente perseguito sia in sede penale che in sede civile e se il paziente subisce un danno per effetto di un suo errore, legato con nesso causale alla sua condotta, il medico potrà essere ritenuto penalmente responsabile per lesioni personali colpose. In sede civile invece il medico sarà tenuto al risarcimento del danno.
La condotta del medico viene valutata alla luce dei parametri di diligenza, prudenza e perizia ed il medico potrà essere ritenuto responsabile di un danno laddove abbia, in violazione di questi parametri, commesso il fatto con colpa lieve o colpa grave. Questa distinzione non si applica nei sistemi di common law.
In Italia non esiste un codice di leggi specifiche per il rapporto medico-paziente. Il medico assume un obbligo contrattuale nei confronti del paziente e tale contratto si perfeziona al momento della accettazione da parte del paziente del ricovero in ospedale o anche delle semplici cure. Vi è un termine di 10 anni per poter agire nei confronti di un medico in Italia, rispetto ai due anni previsti ad esempio dalla legislazione statunitense.
Rilievo assume anche la disciplina sul consenso informato.
In Italia, nessuno può essere costretto a sottoporsi a qualsiasi trattamento medico senza il suo consenso. Il trattamento medico è obbligatorio o quando una persona è considerata in condizioni di elevata disagio psichico o laddove vi siano situazioni di emergenza, ed il paziente non è in grado di esprimere il proprio consenso. L’obbligo di acquisire il consenso del paziente rientra nel più generale dovere di informazione sulla natura e sui rischi connessi al trattamento che grava sul medico. Se l'informazione è mancante, in tutto o in parte, ci sarà una responsabilità di omissione colpevole da parte del medico. Tali principi sono simili a quelli utilizzati negli Stati Uniti ma diversa è la loro applicazione in Italia.
Si tratta di dati che inducono ad identificare il limite principale della sanità italiana, rappresentato dal fatto che non esiste uno specifico sistema di controllo che consenta di valutare l' ampiezza dei casi di malasanità. Una soluzione al problema potrebbe essere l'introduzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, basato ad esempio sull'esperienza tedesca, o anche sulla esperienza svedese (con l’istituzione di  un fondo patrimoniale di assicurazione dei pazienti vittime di errori medici), unita ad una riforma del sistema giudiziario italiano in materia di malpractice medica contenzioso.







L'Avv. Donatella Sicomo è un avvocato penalista associato che lavora all’interno del Dipartimento di Contenzioso, Diritto Penale e Diritto Assicurativo. Donatella Sicomo ha conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali (indirizzo giudiziario – forense), e sviluppato, nel tempo, la propria professionalità nella gestione di casi di diritto penale internazionale in particolare in casi di Immigrazione clandestina, negligenza medica e traffico internazionale di droga.  Si è qualificata come avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo nel 2005 e ha svolto un corso di specializzazione post laurea nelle professioni legali indirizzo giudiziario - forense. Donatella Sicomo, è un avvocato associato che si occupa quotidianamente di casi connessi al diritto penale italiano ed internazionale.  Ha lavorato a casi importantiriguardante mandato di arresto europeo, esecuzione di misure cautelari da eseguire all'estero e nel trattare questioni che hanno coinvolto traffici di opere d'arte a livello internazionale. Inoltre si è specializzata nello svolgimento indagini di rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici, per indagini su reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di stalking e violenze alle persone in genere e ai minori in particolare.

Infine Donatella Sicomo si occupa di alcuni casi di nuova generazione legati diritto penale alla contrattualistica informatica, volta alla protezione del segreto industriale e alla protezione e difesa delle innovazioni.





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