Studio Legale Internazionale

mercoledì 12 febbraio 2014


Il trasporto aereo rappresenta, oggi, uno dei settori in cui è maggiormente sentita la necessità di proporre un sistema coordinato di norme a tutela dei passeggeri.
A fronte di un numero sempre crescente di viaggiatori che, quotidianamente, acquistano biglietti aerei (stipulando, di fatto, un contratto di trasporto aereo con compagnie nazionali e internazionali) il tipo di assistenza e di risarcimento riconosciuto a coloro che (per ritardi, cancellazioni, smarrimento dei bagagli etc.), subiscono un disagio reale, si attesta ad un livello minimo.
A ciò si aggiunge la scarsa chiarezza nelle procedure di reclamo e i casi, molto frequenti, di mancato riscontro alle istanze dei passeggeri da parte dei vettori aerei.
Tuttavia, una risposta all’esigenza di maggiore tutela giunge, proprio in questi giorni, dalle istituzioni europee, afferma l’avvocato Rosanna Serraino, esperto in materia di diritti del consumatore dello Studio Legale Internazionale Giambrone Law.
Lo scorso 5 febbraio, infatti, il Parlamento Europeo ha approvato un progetto di legge comunitaria volto, appunto, a definire un sistema più efficiente di regole a tutela dei passeggeri, attraverso una decisiva revisione delle norme contenute nel Regolamento 261/2004, che contiene definizioni e regole poco chiare in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri e non indica la disciplina concretamente applicabile.
Tra le novità più significative del testo approvato a Strasburgo, quella relativa ai risarcimenti in caso di ritardi, che vanno dai 300 ai 600 euro, a seconda della durata del ritardo stesso; la regola del silenzio assenso (reclamo accettato) nel caso in cui trascorrano 2 mesi senza che la compagnia aerea riscontri l’istanza proposta dal passeggero; l’obbligo per i vettori aerei di dotarsi di una apposita assicurazione o di altri meccanismi di garanzia, in modo da ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri di eventuali crisi societarie o finanziarie.
L’entrata in vigore di tale progetto di legge è prevista per il prossimo anno, tenuto conto che lo stesso dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio Europeo. 
Anche sul versante nazionale si registrano numerosi sforzi volti a garantire una maggiore tutela dei diritti dei passeggeri.
Negli ultimi anni, infatti, lo Studio Giambrone Law, così come numerose associazioni di consumatori, ha dato vita a svariate iniziative finalizzate ad ottenere la nullità, in sede giudiziale, di alcune clausole predisposte dalle compagnie aeree, perché palesemente vessatorie.
A titolo di esempio, sono state riconosciute vessatorie, la clausola c.d. di no-show, che prevede che la compagnia aerea possa annullare il volo di ritorno, nel caso in cui il passeggero non abbia utilizzato il volo di andata (clausola anch’essa oggetto del progetto di legge comunitario, prima ricordato) e la clausola che sancisce la competenza del giudice del luogo in cui la compagnia ha la propria sede legale, per le cause promosse dal passeggero.
Oltre alla disciplina delle clausole vessatorie, al trasporto aereo è applicabile, altresì, la disciplina contro le pratiche commerciali scorrette.
È stata ritenuta scorretta, ad esempio, la pratica consistente nel non portare immediatamente a conoscenza del passeggero tutte le componenti di prezzo (come il supplemento obbligatorio per il web check-in), nel corso dell’operazione di prenotazione on-line, lasciando che queste si sommino tra loro man mano che l’operazione prosegue.

Avv. Rosanna Serraino
Litigation Department
Giambrone Law | Studio Legale Internazionale
www.giambronelaw.com



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