Con
legge ordinaria n. 210 del 1992, lo Stato italiano ha stabilito, in materia di
indennità per vittime da trasfusioni di sangue infetto, il diritto alla
corresponsione di un’indennità integrativa speciale, da rivalutarsi ogni anno
in base al relativo tasso d’inflazione.In
realtà, disattendendo il dettato normativo del legislatore del 1992, lo Stato
Italiano non solo non ha mai provveduto al pagamento della indennità
integrativa speciale (che rappresenta la parte più importante dell’indennizzo),
per come ivi previsto, ma piuttosto ha successivamente abrogato la predetta
legge con la emanazione del D. L. n. 78 del 2010, convertito
con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Ma
andiamo all’origine dei fatti. A
cavallo fra gli anni ottanta e novanta, 162 cittadini italiani venivano
contagiati da virus a seguito di trasfusioni di sangue infetto, e rimanevano
senza alcun indennizzo da parte dello Stato.I contagiati, a seguito delle trasfusioni col sangue infetto, si sono
ammalati di epatite o Aids a seguito a trasfusioni di sangue o emoderivati
infetti, non controllati dal Servizio sanitario nazionale. A
seguito di quanto accaduto, il legislatore del 1992 intervenne con la legge n.
210, la quale avrebbe dovuto affrontare tale problematica, al fine di tutelare
i diritti dei propri cittadini, riconoscendo ad essi un indennizzo da parte
dello Stato, da rivalutarsi annualmente.Tuttavia,
a tale legge dello Stato non venne mai - di fatto - data piena attuazione, e
ciò in quanto venne versata ai cittadini solamente l’indennizzo, ma non l’indennità
integrativa speciale, ivi prevista. A seguito dei numerosi contenziosi (si pensi che sino
al maggio 2013 sono state respinte migliaia richieste da parte dei contagiati),
nel 2005, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito che le due parti costituenti
l’indennizzo (cioè la parte fissa e la parte variabile di essa) dovevano essere
rivalutate ogni anno in base all'inflazione.Una interpretazione rivista quattro anni più tardi,
quando la Cassazione ha indicato come rivalutabile solo la parte fissa
dell'indennità. Tuttavia,
nel 2010 la rivalutazione veniva abolita attraverso il D. L. n. 78, sul quale
si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2012
dichiarandolo illegittimo, pur senza dare una univoca risposta in merito alla questione
della rivalutazione delle indennità per le vittime da trasfusioni di sangue
infetto, le quali continuarono a non percepire quanto a loro dovuto.Soltanto
con la sentenza del 03.09.2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di
Strasburgo, ha condannato l’Italia a versare, a tutti i
pazienti infetti, l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge
210/1992.
Tutto ciò, come ha commentato il Presidente dell'Associazione politrasfusi
italiani, Angelo Magrini, rappresenta una “importante
vittoria per tutti i 60mila cittadini italiani infettati da trasfusioni di
sangue”.Secondo i giudici di Strasburgo, l'adozione da parte
del governo del decreto legge d'urgenza n. 78/2010 sulla controversa questione
della rivalutazione viola il principio
dello Stato di diritto e del giusto processo. Ai pazienti, si è
espressa la Corte, è stato quindi imposto un "peso abnorme ed eccessivo".Si tratta indubbiamente, di un grande successo perché,
grazie a questa sentenza, la quale avrà efficacia erga omnes , e quindi non solo nei confronti dei 163 ricorrenti ma
di tutti i cittadini italiani, si riconosce a tutte le vittime di trasfusioni , senza differenze, la possibilità di
percepire gli arretrati dell'adeguamento ISTAT per l'indennizzo loro
riconosciuto, a partire dal momento del riconoscimento per legge della loro
condizione .Dal dispositivo della sentenza è, infatti, chiaro che il
diritto alla rivalutazione dell’indennità “riguarderà
tutti i circa 60mila cittadini italiani infettati”, permettendo così che
vengano riconosciute pari opportunità a tutti i cittadini.
La Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a stabilire, entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva, un termine perentorio in cui si impegna a garantire l'attuazione efficace e tempestiva dei diritti in questione.Attualmente, i cittadini infettati ricevono un indennizzo, sulla base della legge 210 del 1992, pari ad un minimo di circa 540 euro al mese, pagati bimestralmente.Ora, per effetto della sentenza, i cittadini infettati arriveranno a percepire circa 100 euro in più al mese.Un adeguamento che sicuramente costituirà un concreto aiuto al sostenimento delle spese per farmaci a carico dei cittadini italiani affetti da patologie relative alle predette trasfusioni.
Avv. Alessandro Gravante
Head of Litigation Department
Studio Legale Internazionale Giambrone Law
www.giambronelaw.com
www.facebook.com/GiambroneItalianLaw
La Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a stabilire, entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva, un termine perentorio in cui si impegna a garantire l'attuazione efficace e tempestiva dei diritti in questione.Attualmente, i cittadini infettati ricevono un indennizzo, sulla base della legge 210 del 1992, pari ad un minimo di circa 540 euro al mese, pagati bimestralmente.Ora, per effetto della sentenza, i cittadini infettati arriveranno a percepire circa 100 euro in più al mese.Un adeguamento che sicuramente costituirà un concreto aiuto al sostenimento delle spese per farmaci a carico dei cittadini italiani affetti da patologie relative alle predette trasfusioni.
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