Studio Legale Internazionale

giovedì 23 ottobre 2014

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

L’agevolazione di Invitalia per la microimpresa è rivolta a persone che intendono avviare un’attività imprenditoriale nella forma di società di persone, escludendo pertanto le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio.


Requisiti per la presentazione della domanda:

Almeno la metà numerica dei soci deve detenere almeno la metà delle quote di partecipazione;
Deve essere maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
Non occupato alla data di presentazione della domanda[1];
Residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla  data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale  vigente in materia.
La sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Attività finanziabili
Le iniziative possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di servizi.
L'investimento complessivo non può superare i €129.114 Iva esclusa.
L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
    
Le agevolazioni
Le agevolazioni previste sono di due tipi:
  1. agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di gestione;
  2. servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa
L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l’importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.
Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in un massimo di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Le spese di investimento e di gestione considerate ammesse ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono 

Per l’investimento:
       Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
       Beni immateriali a utilità pluriennale. 
       Ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli      investimenti. 
Per la gestione:
       Materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo         produttivo;
       Utenze e canoni di locazione per immobili;
       Oneri finanziari(con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
       Prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
       Prestazione di servizi                                                                                                                         
Modalità di erogazione del finanziamento
    In generale è prevista l’erogazione del finanziamento in due soluzioni, ossia una somma data come acconto e una consegnata a titolo di saldo.
      Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese, pena la revoca del finanziamento concesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di gravi e documentati impedimenti.
                                                                                                                                                                 


      Avv. Martina Chiello 
      martina.chiello@giambronelaw.com 





      [1] Si considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:
      1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
      2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
      3. i soggetti che esercitano una libera professione
      4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
      5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
      6. gli artigiani

      venerdì 17 ottobre 2014

      Anche in Italia sta crescendo l’attenzione per il problema dell’obiezione di coscienza degli operatori sanitari, soprattutto in campo dell’aborto, nella direzione dell’applicazione sempre più disinvolta e frequente di quello che somiglia sempre più all’esercizio di un privilegio.
      Il problema dell’obiezione di coscienza nasce in campo militare allorché, con la coscrizione obbligatoria, ai primi del ’900 alcuni cittadini obiettarono al servizio di leva. Quando negli anni ’60 la situazione socio-culturale mutò profondamente e le società occidentali cominciarono a perdere la tradizionale organicità sociale ed a diventare meno militarizzate, l’obiezione di coscienza al servizio militare di leva è diventata un’opzione diffusa per molti giovani cittadini.  Tralasciando le possibili osservazioni sulla sincerità di molti giovani verso l’impegno per la non violenza e la contrarietà al non-uccidere, c’è da prendere atto che la richiesta di obiezione di coscienza al servizio militare si è completamente dissolta non appena la legge statale ha abolito quello che in passato era ritenuto un sacrosanto e indefettibile dovere per tutti i cittadini maschi, ossia la difesa della patria.  Negli anni in cui in Italia veniva posto con forza il problema dell’obiezione di coscienza al servizio militare (anni ’70), in Europa occidentale e anche in Italia si procedeva alla legalizzazione dell’aborto.

      I critici di allora hanno subito sostenuto che tale pratica comportasse una forma di omicidio, cosicché è stata subito sottolineata la stretta analogia tra l’obiezione di coscienza all’aborto e quella al servizio militare.  

      A prescindere dalla discussione della validità dell’analogia tra aborto e guerra e sul fatto se l’aborto sia davvero una forma di omicidio, si deve prendere atto che l’analogia tra aborto e guerra è molto frequente, e che secondo alcuni essa sta alla base della clausola al riguardo prevista dalla legge 194/78 che in Italia ha legalizzato l’interruzione della gravidanza.
      Sembra perfettamente legittimo e corretto che nel 1978, la legge 194 dovesse prevedere la facoltà di sollevare obiezione di coscienza per tutti i medici che già erano entrati nella professione prima dell’approvazione della legge medesima. L’avvento dell’aborto ha comportato un cambiamento significativo del compito sanitario, per cui coloro che avevano scelto di fare il medico in precedenza quando tale pratica non era prevista avevano il diritto di chiedere di continuare a lavorare sulla scorta delle regole tradizionali e di non vedersele cambiare in corso d’opera. Questa richiesta dipende dai principi generali di rispetto dei diritti acquisiti e dalla non-retroattività delle leggi. 
      Ma la legge 194/78 ha concesso questa facoltà non solo a coloro che già erano nella professione sanitaria o avevano già iniziato il percorso al riguardo (gli studenti in medicina), ma a tutti gli operatori sanitari, quasi riconoscendo alla medicina uno speciale status che la colloca al di fuori o al di sopra della legge.
      Se è indubitabile che l’obiezione di coscienza sia un diritto, è altrettanto indubitabile che la suddetta affermazione abbia un significato ambiguo, strettamente vincolato al contesto.
      Dobbiamo ricordare che nessun diritto è assoluto, ma dipende dagli altri diritti con cui può entrare in conflitto – in questo caso la garanzia del servizio di interruzione volontaria della gravidanza – e con i doveri professionali. La 194, pur prevedendo la possibilità di ricorrere all’obiezione, traccia confini abbastanza chiari e stabilisce la gerarchia da seguire: prima la richiesta della donna, poi la coscienza dell’operatore sanitario. Tuttavia, questi confini sono violati sempre più spesso e con un’inspiegabile strafottenza.

      Secondo l’articolo 9.2, gli operatori sanitari possono essere esonerati «dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente  dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento».

      Inoltre «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8».  

      L’obiezione di coscienza «non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo».

      I confini dell’esercizio dell’obiezione di coscienza sono abbastanza netti. Il servizio Ivg dovrebbe essere sempre garantito ed è illegale che in una struttura non vi sia la possibilità di abortire.
      I numeri ufficiali rimandano un aumento costante negli anni, e che ha raggiunto livelli di palese illegalità. La relazione ministeriale sull’applicazione della 194 del 2013 conferma una media nazionale che supera il 70% di ginecologi obiettori. 
      Secondo i dati ufficiali, nel 2012 le interruzioni volontarie di gravidanza sono state 105.968: sono diminuite del 4,9 per cento rispetto alle 111.415 del 2011. La diminuzione è più evidente se si considera che nel 1982 sono state eseguite 234.801 Ivg, con un decremento del 54,9 per cento.
      Il tasso di abortività, cioè il numero di interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne tra i 15 e i 49 anni, nel 2012 è di 7,8 per 1.000, con un decremento dell’1,8 per cento rispetto al 2011 e del 54,7 per cento rispetto al 1982. È uno dei valori più bassi dei paesi industrializzati.
      È dal 1983 che il numero delle Ivg diminuisce costantemente e relativamente a tutti i gruppi di età, minorenni comprese (nel 2011 il tasso è stato di 4,5 per 1.000). Diminuiscono anche le interruzioni ripetute e quelle dopo i primi 90 giorni. Le donne straniere costituiscono un terzo delle Ivg totali, ma la diminuzione si comincia a osservare anche in questo dominio.

      Volgendo l’attenzione all’obiezione di coscienza si osserva il fenomeno opposto. Negli ultimi trent’anni l’aumento è stato del 17,3 per cento.
      Se si considera la nuova situazione creatasi, allora, paradossalmente, proprio l’analogia tra obiezione al servizio militare e all’aborto mostra come quest’ultima sia priva di sostegno razionale, non potendo contare su alcuna ragione valida.
      Infatti, la legge circa la professione militare prevede che in essa si compiano azioni militari che possono comportare l’uccisione di nemici. Sulla scorta di questa situazione, il cittadino che sceglie di arruolarsi e di abbracciare la professione militare non ha poi titolo di obiettare all’azione militare prevista dalla professione. Il pacifista che rifiuta la guerra, ha infatti la facoltà di non arruolarsi e di scegliere un’occupazione diversa da quella militare. Se un cittadino sceglie di fare il militare, sa già sin dall’inizio che essa comporta la possibilità di partecipare ad azioni militari, e quindi ipso facto non ha senso che avanzi la pretesa di obiettare alle stesse.
      Sulla scorta dell’analogia proposta dai pro-life, la stessa cosa vale in campo medico. Infatti, la legge oggi prevede che tra i compiti del medico ci sia anche l’aborto.
      Un giovane che sceglie di fare il medico sa già sin dall’inizio che l’aborto è un intervento sanitario previsto dalla professione. Ove in coscienza fosse contrario a tale pratica, semplicemente sceglierà una professione diversa (analogamente a quanto avviene col servizio militare elettivo).

      Anzi, l’analogia si rivela interessante perché ci porta a chiarire un ulteriore aspetto: il soldato che ha scelto di arruolarsi non ha titolo a obiettare alle azioni militari normali ma può ancora essere indisponibile a svolgere le azioni speciali riservate a gruppi scelti. Ove tuttavia optasse di far parte di un gruppo scelto, perderebbe anche il titolo di obiettare alle eventuali azioni speciali. Analogamente, un medico che sceglie la professione sanitaria non ha titolo all’obiezione generale all’aborto, ma potrebbe essere indisponibile a attuare l’intervento. Tuttavia, se opta di far parte del gruppo scelto di chi è specializzato al riguardo, in forza dell’analogia sopra ricordata è perlomeno dubbio che possa poi vantare un titolo per la pratica specifica.
      Il funzionamento di società complesse come la nostra si avvale dei servizi svolti dalle diverse professioni, i cui compiti specifici e il cui coordinamento è affidato al diritto che così facendo garantisce l’efficienza della vita sociale.

      Le norme giuridiche stabiliscono i doveri dei giudici, degli avvocati, degli ingegneri, dei giornalisti, dei giornalai, dei taxisti, dei militari, dei medici, dei farmacisti, e via dicendo. Non svolgere con puntualità e precisione il compito previsto è omissione di servizio pubblico, una mancanza che non è giustificata e va sanzionata perché reca danno a terzi, i quali hanno diritto alla prestazione.


      Avv. Anna Realmuto


      giovedì 16 ottobre 2014

      Mentre in Italia si discute, da molto tempo, di divorzio breve, ma l’iter parlamentare è ormai fermo da alcuni mesi, tante coppie italiane, con l’aiuto di una agenzia che “garantiva” divorzi rapidi in Inghilterra, avevano ottenuto in pochi mesi, ovvero erano in procinto di ottenere, il divorzio all’estero.

      Dopo circa due anni, il Presidente del Tribunale – Sezione di Diritto della Famiglia, Sir James Munby, martedì 30 Settembre 2014 ha annullato 180 casi di divorzio di cittadini italiani  in quella che è stata definita una “cospirazione per alterare il corso della giustizia su scala industriale”.
      La nuova frontiera del forum shopping passa attraverso lo sfruttamento della normativa comunitaria che consente ai cittadini Europei, in questo caso italiani, di adire il Tribunale inglese se “abitualmente residenti” nel Regno Unito per ottenere lì il divorzio, a tutti gli effetti poi valido in Italia.

      In questo modo 180 coppie italiane ritenevano di poter accelerare i tempi imposti dalla legge italiana, che richiede dapprima un procedimento di separazione tra i coniugi e, solo dopo tre anni, la possibilità di chiedere il divorzio.
      Il tutto ad un costo di circa Euro 4.000,00.

      Tra queste coppie, oltre 90 hanno già ottenuto la sentenza definitiva di divorzio, 18 hanno ottenuto un provvedimento temporaneo mentre per le altre il procedimento era ancora agli inizi.
      Tuttavia, in 2012, quanto un membro dello staff del Tribunale di Burnley si è accorto che in due procedimenti relativi a cittadini italiani le parti avevano indicato lo stesso indirizzo di residenza, le Autorità inglesi hanno cominciato ad approfondire la vicenda ed hanno scoperto che moltissime coppie che avevano chiesto in divorzio in Inghilterra, avevano quello stesso domicilio, e cioè una casella postale in Maidenhead, Berkshire.

      Date le dimensioni della casella postale è chiaro che neppure una sola persona, seppure di piccola statura, avrebbe mai potuto vivere là” ha dichiarato il Presidente del Tribunale. 

      Le conseguenze di questa decisione saranno certamente devastanti per le coppie coinvolte.
      Annullati i “divorzi lampo”, gli ex coniugi in Italia non sono più tali, e quindi sono ancora sposati tra loro, tutto ciò con gravissime conseguenze sotto molteplici profili. 

      In primo luogo, chi era consapevole della illiceità del procedimento, potrebbe essere accusato di concorso nel reato. E ciò sia in Italia che in Inghilterra.
      Chi non era consapevole della illiceità, e dimostrerà di aver agito in buona fede, potrà avere diritto a chiedere il risarcimento dei danni nei confronti della società che offriva il divorzio rapido in Inghilterra, non solo per il denaro pagato all’agenzia ma soprattutto per tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della nullità del divorzio.
      Ed infatti, ad esempio, chi nelle more si è nuovamente risposato, potrebbe essere accusato del reato di bigamia per il quale il codice penale italiano prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione.
      Chi, ottenuto il divorzio, ha poi avuto un figlio con il nuovo partner, potrebbe avere concepito il figlio in costanza di matrimonio.
      In ambito civile gli accordi patrimoniali del divorzio ottenuto in Inghilterra, ed oggi annullato, sono anch’essi nulli. E quindi ogni accordo sul mantenimento del coniuge e dei figli.
      Eventuali contratti successivamente stipulati sui beni oggetto di divisione nel divorzio potrebbero essere a loro volta invalidati o creare illeciti di varia natura.
      Sul piano del diritto successorio, uno dei tanti effetti giuridici che il divorzio può comportare è la perdita di ciascuno dei coniugi dei diritti successori nei confronti dell’altro con la conseguenza che, in virtù della nullità del divorzio, è ancora valido il matrimonio e quindi esiste la titolarità del relativo diritto successorio.
      La morte avvenuta medio-tempore di uno degli ex coniugi potrebbe comportare, in virtù dell’annullamento del divorzio, la persistente titolarità della qualità di erede del coniuge superstite, con ogni conseguenza sul diritto ad ereditare sul patrimonio.
      Inoltre, qualora queste coppie vogliano nuovamente il divorzio, dovranno iniziare dapprincipio tutto l’iter procedimentale previsto dalla legge italiana.


      Chi è stato coinvolto dal terremoto oggi avvenuto in Inghilterra dovrà quindi fronteggiare tutta una serie di problematiche che potrebbero far si che, piuttosto che un divorzio breve “all’inglese”, ciò si risolverà in un lungo calvario “all’italiana” che, se non gestito correttamente, potrebbe impiegare anni per essere risolto. 
      Avv. Alessandro Gravante 
      Litigation Department 

      Giambrone | Studio Legale Internazionale 


      lunedì 6 ottobre 2014

      La disciplina tributaria sanziona l’imprenditore che abbia omesso il versamento di tributi dichiarati, senza tuttavia distinguere tra i soggetti meritevoli di punizione, perché hanno posto in essere tale condotta allo solo scopo di appropriarsi delle somme sottratte all’Erario, e coloro i quali non siano riusciti a far fronte al debito fiscale perché privi della necessaria liquidità a causa di difficoltà finanziarie.
      La seconda situazione descritta è oggi sempre più frequente a causa dell’attuale crisi economica.

      L’imprenditore, vuoi perché non incassa i crediti vantati nei confronti dei propri clienti (siano essi privati o pubbliche amministrazioni), vuoi perché gli sono negati finanziamenti dal sistema bancario, deve decidere se versare i tributi dichiarati o – ad esempio – pagare i dipendenti.
      La situazione è aggravata da distorsioni proprie del sistema tributario: ad esempio, l’obbligo di versamento dell’Iva indicata nella fattura emessa sussiste anche nel caso in cui il credito verso il cliente non sia stato ancora riscosso. Il Legislatore ha cercato di far fronte a questo problema introducendo il regime “IVA per cassa” per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012: ciononostante rimangono ancora numerosi i procedimenti penali a carico di imprenditori per omesso pagamento di tributi dichiarati causato da carenza di liquidità.


      Recentemente la giurisprudenza di legittimità si è espressa statuendo che, non commette reato chi non versa l'Iva a causa della crisi di liquidità dovuta dal fallimento del cliente principale, trattandosi di un evento del tutto estraneo alla volontà del contribuente. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione sezione penale con la recentissima sentenza n. 40394 depositata il 30.09.2014.
      La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell'imputato evidenziando che l'omesso versamento di tributi per difficoltà finanziarie è un tema frequente nell'ultimo periodo. 
      Si tratta però di questioni che vanno affrontate “caso per caso” non potendosi quindi applicare principi generali.
      Secondo la difesa, infatti, il Giudice territoriale aveva completamente ignorato che l'omesso versamento era diretta conseguenza del fallimento del cliente principale (quasi esclusivo) della cooperativa. L'evasione contestata, quindi, non poteva ritenersi causata da mala gestio o da intenti truffaldini, ma solo da forza maggiore. 
      Il caso è quello del legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omesso versamento Iva, reato previsto dall'articolo 10 ter del Dlgs 74/2000. In particolare questa norma prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun esercizio, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

      Innanzitutto, l'esimente invocata va identificata in quell'evento proveniente dalla natura o da fatto umano che costituisce una forza maggiore. Per ravvisare tale causa è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente. 
      In altre parole deve trattarsi di un'azione od omissione incosciente ed involontaria. 
      L'evento poi deve comunque essere “determinante” per la commissione del reato. 
      Nella specie, il giudice territoriale aveva negato la sussistenza di tale causa di forza maggiore in misura del tutto sommaria.
      In proposito, la Cassazione ha precisato che il reato di omesso versamento Iva è caratterizzato da dolo generico, vale a dire che non è necessario uno scopo specifico (ad esempio quello di evadere le imposte). La genericità del dolo avrebbe così imposto un accertamento più specifico, certamente possibile data la numerosa documentazione prodotta dalla difesa.

      Il contribuente, infatti, aveva dimostrato che il cliente, quasi unico ed esclusivo, della cooperativa da lui rappresentata era fallito. Si trattava certamente di un evento del tutto esterno alla volontà dell'imputato. 
      Inoltre, in linea generale la carenza di mezzi finanziari, da cui materialmente deriva l'impossibilità di versare il tributo, non influisce sulla struttura oggettiva del reato. 

      Alla luce di tali esimenti, dunque, non è sufficiente confermare la sussistenza del dolo per la mera omissione del versamento del tributo, poiché sono necessari ulteriori riscontri.
      La decisione di appello, proprio perché non aveva constatato in misura adeguata tali circostanze, andava annullata e rinviata per nuovo esame. 

      Altre pronunce di merito che si segnalano sono:

      Trib. Trento, 12 dicembre 2012.
      Con la sentenza del 12 dicembre 2012, il Tribunale di Trento ha assolto l’imputato dal reato di omesso versamento dell’Iva non soltanto per inidoneità della prova in ordine alla sussistenza del dolo, ma anche perché il fatto è stato ritenuto non offensivo per il bene giuridico protetto.
      Il Tribunale ha valorizzato i seguenti elementi in fatto:  

      - L ’accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate per procedere alla rateizzazione del debito tributario e il regolare pagamento degli importi concordati; 

      - L ’assenza di precedenti penali a carico dell’imputato e il costante adempimento degli obblighi tributari negli anni precedenti ai fatti contestati;

      - I danni subiti dall’ imprenditore a seguito dell’inadempimento fraudolento dei clienti.

      Trib. Milano, Ufficio GIP, 7 gennaio 2013.

      Nel 2008, una s.r.l., pur avendo prima rilasciato ai soggetti sostituiti certificazione delle ritenute effettuate e poi presentato la dichiarazione annuale di sostituto di imposta, non aveva versato il dovuto nei termini. L’amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. era imputato del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, d.lgs. n. 74 del 2000).

      In sede di opposizione al decreto penale di condanna, la difesa dell’imputato allegava che il mancato versamento delle ritenute era stato causato dalla mancata riscossione di crediti vantati dalla s.r.l. nei confronti di alcuni enti pubblici. Per suffragare tali affermazioni, la difesa produceva estratto del bilancio, raccomandate di intimazione di pagamento ai creditori, atti transattivi. La difesa rilevava altresì che la s.r.l., ricevuta la cartella esattoriale, aveva presentato istanza di rateazione e aveva puntualmente versato le rate concordate.

      Nella sentenza del 7 gennaio 2013, il Giudice per le indagini preliminari revoca il decreto penale di condanna e dichiara non doversi procedere a carico di un imputato per il reato di omesso versamento di ritenute certificate, escludendo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato perché, nel caso di specie, il mancato pagamento era stato causato dalla ritardata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle controparti contrattuali. 

      Secondo il GIP, l’imputato ha assunto ogni iniziativa ragionevolmente esigibile, ma è stato “costretto” a non versare le ritenute a seguito della condotta omissiva e dilatoria assunta dagli enti pubblici nei rapporti contrattuali con la s.r.l.

      Il GIP rileva in particolare i seguenti elementi in fatto: 

      - I crediti risalivano già al 2005;
      - I  crediti erano di ammontare ingenti;
      - La s.r.l. aveva percorso varie strade per recuperare liquidità (ad esempio     ricorrendo alla cessione dei crediti a terzi); 
      - La s.r.l. aveva anche fatto ricorso ad atti transattivi, così recuperando le somme successivamente utilizzate per il pagamento rateale degli importi riscossi tramite cartella esattoriale; 
      - La s.r.l. aveva puntualmente versato le rate concordate, comprensive di interessi e sanzioni.


      Il GIP osserva che l’imputato non poteva neppure prevedere quale sarebbe stata la condotta delle proprie controparti contrattuali. A tale proposito, sono menzionate la Direttiva 2000/35/CE, adottata per contrastare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali (e sostituita dalla Direttiva 2011/7/EU), e il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con il quale è stata data attuazione alla disciplina europea.

      Trib. Novara, sez. pen., 20 marzo 2013.
      Una società, pur avendo posto in essere gli adempimenti dichiarativi, non versava nei termini gli importi dovuti a titolo di ritenute e Iva con riferimento al periodo di imposta 2006. La legale rappresentante della società contribuente era imputata dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, d.lgs. n. 74 del 2000) e omesso versamento di Iva (art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000).

      La strategia difensiva della legale rappresentante poggiava sulla dimostrazione dell’esistenza di difficoltà finanziarie non imputabili a mala gestio e tanto gravi da impedire l’adempimento dei crediti tributari: l’imputata aveva inoltre “provocato” la messa in liquidazione della società, ripianato i debiti nei confronti del personale attingendo al patrimonio personale e concordato con Equitalia un piano di rateazione dei debiti tributari.
      Nella sentenza del 20 marzo 2013, questi elementi probatori vengono valorizzati dal Tribunale di Novara per dichiarare l’assoluzione della legale rappresentante perché il fatto non costituisce reato. Vagliando la sussistenza del requisito di colpevolezza – intesa quale rimproverabilità dei fatti ascritti all’imputata – il Tribunale di Novara osserva che il sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni tanto importanti da comportare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’ente rappresenta una sorta di forza maggiore che esclude la volontà del soggetto di omettere il versamento dei tributi dovuti. Il Tribunale di Novara osserva altresì che una situazione di dissesto – quale quella realizzatasi nel caso di specie – esclude la rilevanza penale dei fatti soltanto quando sia determinata da fattori che non rientrano nella sfera di controllo dell’imprenditore.

      Trib. Milano, 22 maggio 2013
      Con la sentenza del 22 maggio 2013, il Tribunale di Milano ha assolto con la formula “per non aver commesso il fatto” l’amministratore di un consorzio che non è stato in grado di versare i tributi dovuti a causa del mancato accantonamento delle somme necessarie da parte dei soggetti che lo avevano preceduto nella gestione dell’ente.

      Avv. Valentina Giarrusso & Avv. Anna Realmuto 

      Corporate & Commercial 

      Giambrone | Studio Legale Internazionale


      Giambrone Law Studio Legale Internazionale

      Ringrazia Clienti, Ospiti e Stampa

      Per Avere Preso Parte al
      Late Summer Party 201

      per celebrare  

      10 Years Anniversary

      Quest’anno l’attesissimo Late Summer Party è stato organizzato presso l’Antico Stabilimento di Mondello, “Alle Terrazze” dove lo scorso 20 settembre oltre 300 ospiti italiani e stranieri hanno partecipato al cocktail, iniziato al tramonto, ascoltando musica dal vivo della band di Claudio Giambruno, Roberto Brusca e Giuseppe Urso e ballando fino a tarda notte con il team di Radio Time. 

      La festa dunque in stile marcatamente anglosassone, dove business e svago si uniscono, ha costituito un’occasione importante di networking tra rappresentanti di aziende, istituti di credito,  istituzioni, politici, editori, investitori internazionali, top clients dello Studio, ed il mondo professionale ed imprenditoriale italiano.


      “Con questo party, ormai una tradizione per la città, vogliamo ringraziare tutti i clienti, partner e collaboratori che hanno decretato quasi dieci anni di successi. L’augurio è quello di  incontrarvi tutti anche il prossimo anno per celebrare i risultati raggiunti ed annunciare i nuovi progetti”- ha affermato l’avvocato Gabriele Giambrone, Managing Partner”.


      In esclusiva per gli ospiti, nel corso della serata è stato, inoltre, presentato in anteprima assoluta il nuovo brand “Giambrone” e il sito ufficiale che sarà lanciato a giorni in rete in Italia e all’estero. Tra le novità e gli ambiziosi progetti vengono annoverati il consolidamento del business e del suo network nelle sedi storiche in Italia e all’estero e l’apertura di nuove relazioni internazionali e progetti che riguardano il nuovo mercato emergente del medio oriente ed euro mediterraneo.
      Tra gli ospiti illustri, il Console Tunisino, Farhat Ben Sohissi,  il Presidente di UNICOOP Sicilia, Felice Coppolino, il Vice Segretario Generale dell’Ars, Mario di Piazza, il Console Russo, i vertici Agius. 

      Lo Studio Legale Internazionale  Giambrone ha sede a Barcellona, Berlino, Londra, Palermo, Roma, Milano, New York, Tunisi. Lo studio fornisce  assistenza legale integrata e completa in tutte le aree del diritto italiano ed internazionale, tanto ad aziende quanto a clienti privati, con particolare riferimento ai seguenti campi: Diritto Immobiliare, Diritto Commerciale e Societario, Diritto del Lavoro, Contrattualistica Internazionale, Contenzioso e Mediazione, Recupero Crediti, Diritto delle Assicurazioni, Diritto Penale, Risarcimento Danni da responsabilità Civile e Penale, Forex Litigation, Diritto di Famiglia, Successioni e Trust, Diritto comunitario e della concorrenza, Immigrazione ed Emigrazione, Traduzioni Legali, Diritto del Lavoro, Diritto Bancario e Finanziario, Diritto di Famiglia, Diritto Ambientale, Marchi, Brevetti e Proprietà Intellettuale, Diritto Tributario, Diritto Doganale, Import/Export. Giambrone Law è stato premiato dalla rivista finanziaria Britannica Acquisition International Magazine come “Best Law Firm of the Year of Italy” nel 2012 e 2013. 
      Info & Press Office: mariangela.restivo@giambronelaw.com 




      lunedì 30 giugno 2014

      La durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma è stata estesa a settanta anni dalla Direttiva 2011/77/UE recepita in Italia tramite il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.
      Fra le novità introdotte dal provvedimento, intervenuto a modificare la Legge n.633/1941, si contempla la possibilità per l’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con il produttore se dopo 50 anni dalla pubblicazione o diffusione al pubblico il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma stesso. L’artista, interprete o esecutore destinatario di compensi non ricorrenti avrà inoltre il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione o diffusione al pubblico e a tale scopo il produttore dovrà accantonare il 20% dei ricavi della vendita dei fonogrammi.
      E' bene precisare che le modifiche riguardano unicamente produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano e non altre tipologie di diritti d'autore.

      Per fissare un appuntamento o per avere ulteriori informazioni relative a questo articolo, contattaci via mail a valentina.giarrusso@giambronelaw.com. Un nostro avvocato esperto in materia sarà a disposizione per consigliarti su come procedere. 



      In tema di contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, la Suprema Corte ha cristallizzato un principio a norma della quale: «la protezione che abbia per oggetto il procedimento industriale si estende a tutti quei prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero causalmente discendano dalla filiera relativa alle soluzioni tecniche brevettate. Non si estende, invece, ai prodotti, pur simili, ottenuti mediante un procedimento diverso da quello protetto» 
      (Cass., sez. I,11.01.2013 n.622).


      Alla stregua di detto consolidato orientamento giurisprudenziale si è precisato come l’art. 66 del codice della proprietà industriale, al numero 2, dispone espressamente che il brevetto conferisce al titolare alcuni diritti esclusivi, tra i quali si annoverano: 
      - ove oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto, fatto salvo il consenso del titolare; 
      - ove il brevetto abbia ad oggetto il procedimento stesso, il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 
      Tale norma intende rammentare il valore assoluto alla protezione del prodotto, che in quanto oggetto di brevetto, non può essere in alcun modo usato, messo in commercio, quale che sia il processo industriale che lo ponga in essere. La protezione del procedimento, pertanto, assicura al titolare della privativa la facoltà di poter dar vita al procedimento, senza che possa essere da altri utilizzato per prodotti che ne costituiscano effetto diretto. 
      Da ultimo, è stato precisato come, nonostante la distinzione tra brevetto di prodotto e brevetto di procedimento, uno stesso brevetto, rilasciato all’interno del procedimento, non possa coprire anche il prodotto industriale, che sia stato realizzato, ancorchè non ancora utilizzato. 

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