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venerdì 27 giugno 2014

Il Tribunale di Rimini ha recentemente emesso un'ingiunzione immediatamente esecutiva molto interessante per il settore dell’aviazione commerciale, con cui ha ordinato ad una compagnia aerea extracomunitaria utilizzatrice di un aeromobile Boeing 737-800 di riconsegnarlo immediatamente al legittimo proprietario unitamente a tutta la relativa documentazione di bordo, per essersi resa più volte gravemente inadempiente al contratto di leasing risultando in mora nel pagamento dei canoni per centinaia di migliaia di euro. 
Tali fatti costituendo plurimi “events of default” consentono infatti al proprietario - ai sensi del contratto di leasing (soggetto alla legge inglese) - di pretendere la riconsegna immediata dell'aeromobile. E’ capitato spesso in passato che Tribunali Italiani concedessero provvedimenti di sequestro conservativo di aeromobili, ma non risultano precedenti in materia riferibili all'emissione di decreti ingiuntivi di consegna di aeromobile che rappresenta il solo rimedio tipico che possa consentire al proprietario di ottenere la riconsegna del velivolo. 
In simili evenienze, la primaria esigenza del proprietario dell'aeromobile è quella di agire con la massima rapidità e discrezione possibile, posto che spesso non si conosce fino all'ultimo momento se la compagnia aerea userà o meno l'aeromobile di cui si vuole ottenere la riconsegna. E' necessario quindi agire d'anticipo e ottenere l'ingiunzione in pochi giorni, in modo da procurarsi presto un titolo esecutivo da portare in esecuzione non appena l'aeromobile dovesse atterrare. L'intera operazione dimostra – sulla base di un raffronto comparatistico con altri paesi Europei – come l'Italia sia una delle giurisdizioni più favorevoli per una società di leasing che, sussistendone i presupposti, voglia ottenere la riconsegna del proprio aeromobile e ciò sia per l'ammissibilità nel nostro ordinamento dell'istituto processuale dell'ingiunzione di consegna - inaudita altera parte – e, non ultimo, per la rimarchevole rapidità con cui il nostro Paese ha dimostrato di poter amministrare la giustizia in fattispecie in cui il ritardo nell'emissione del provvedimento giurisdizionale potrebbe gravemente pregiudicare le ragioni di una delle parti.

Per fissare un appuntamento o per avere ulteriori informazioni relative a questo articolo, contattaci via mail a giovanni.incardona@giambronelaw.com. Un nostro avvocato esperto in materia sarà a disposizione per consigliarti su come procedere.



giovedì 26 giugno 2014

Con sentenza del 06.03.2013 il Tribunale di Cuneo ha statuito che la revoca di un amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.s.), se supportata da una giusta causa dovuta a inadempienze e responsabilità dell’amministratore medesimo, esclude il diritto in capo a quest’ultimo al risarcimento del danno per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. Affinché ciò possa valere, è necessario che la delibera assembleare di revoca indichi espressamente le ragioni di tale responsabilità. L’eventuale omissione, dunque, non potrà essere integrata in futuro, neanche nel corso della causa intercorrente successivamente tra le parti. Per “giusta causa di revoca” si intende la violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo della società oppure quei comportamenti che, sebbene non costituiscano inadempimento, facciano venire meno il rapporto di fiducia tra i socie e il soggetto revocato. Non rientrano nella “giusta causa di revoca” delle semplici divergenze o attriti con l’amministratore, ove si tratti contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione.

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