Studio Legale Internazionale

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lunedì 30 giugno 2014

La durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma è stata estesa a settanta anni dalla Direttiva 2011/77/UE recepita in Italia tramite il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.
Fra le novità introdotte dal provvedimento, intervenuto a modificare la Legge n.633/1941, si contempla la possibilità per l’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con il produttore se dopo 50 anni dalla pubblicazione o diffusione al pubblico il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma stesso. L’artista, interprete o esecutore destinatario di compensi non ricorrenti avrà inoltre il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione o diffusione al pubblico e a tale scopo il produttore dovrà accantonare il 20% dei ricavi della vendita dei fonogrammi.
E' bene precisare che le modifiche riguardano unicamente produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano e non altre tipologie di diritti d'autore.

Per fissare un appuntamento o per avere ulteriori informazioni relative a questo articolo, contattaci via mail a valentina.giarrusso@giambronelaw.com. Un nostro avvocato esperto in materia sarà a disposizione per consigliarti su come procedere. 



In tema di contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, la Suprema Corte ha cristallizzato un principio a norma della quale: «la protezione che abbia per oggetto il procedimento industriale si estende a tutti quei prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero causalmente discendano dalla filiera relativa alle soluzioni tecniche brevettate. Non si estende, invece, ai prodotti, pur simili, ottenuti mediante un procedimento diverso da quello protetto» 
(Cass., sez. I,11.01.2013 n.622).


Alla stregua di detto consolidato orientamento giurisprudenziale si è precisato come l’art. 66 del codice della proprietà industriale, al numero 2, dispone espressamente che il brevetto conferisce al titolare alcuni diritti esclusivi, tra i quali si annoverano: 
- ove oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto, fatto salvo il consenso del titolare; 
- ove il brevetto abbia ad oggetto il procedimento stesso, il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 
Tale norma intende rammentare il valore assoluto alla protezione del prodotto, che in quanto oggetto di brevetto, non può essere in alcun modo usato, messo in commercio, quale che sia il processo industriale che lo ponga in essere. La protezione del procedimento, pertanto, assicura al titolare della privativa la facoltà di poter dar vita al procedimento, senza che possa essere da altri utilizzato per prodotti che ne costituiscano effetto diretto. 
Da ultimo, è stato precisato come, nonostante la distinzione tra brevetto di prodotto e brevetto di procedimento, uno stesso brevetto, rilasciato all’interno del procedimento, non possa coprire anche il prodotto industriale, che sia stato realizzato, ancorchè non ancora utilizzato. 

Per fissare un appuntamento o per avere ulteriori informazioni relative a questo articolo, contattaci via mail a martina.chiello@giambronelaw.com. Un nostro avvocato esperto in materia sarà a disposizione per consigliarti su come procedere. 




Con sentenza n.3017 dell’11.02.2014, la Suprema Corte ha affermato recentemente, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma che sovente stenta ad essere recepito dai giudici di merito, secondo il quale una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1284, comma 3 c.c. e 1341 c.c. comporta che l’imposizione di un tasso di interesse superiore alla misura legale, cd. tasso ultralegale, richieda non solo che la relativa clausola sia conosciuta dal contraente debole, quale ad esempio l’acquirente che avrebbe subito l’applicazione degli interessi ultralegali, quanto, al momento della conclusione del contratto, che gli interessi ultralegali vengano predeterminati per iscritto ed accettati, sempre per iscritto, da entrambi i contraenti. 
Per converso, la necessità della forma scritta ad substantiam comporta che, in assenza di accordo sul punto, per mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che lo stesso possa validamente spiegare effetto in ragione di una sua conclusione per facta concludentia. 
 La mancanza di tale pattuizione comporta, ai sensi del combinato disposto sopra menzionato, la nullità della clausola stessa laddove prevista, con automatica sostituzione della misura legale a quella convenzionale.

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venerdì 7 marzo 2014

Prosegue a Montecitorio l’esame del Decreto Destinazione Italia: tra le ultimissime novità, l’approvazione delle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera, di un emendamento al predetto Decreto promosso dal Movimento Cinque Stelle, che sancisce la sospensione per l’anno 2014 delle cartelle esattoriali a favore delle imprese e dei professionisti che vantano dei crediti con la Pubblica Amministrazione (“P.A”).
In particolare, è importante sottolineare che per l'anno in corso, le imprese "titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, fornitura, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. e regolarmente certificati", potranno godere della sospensione delle cartelle esattoriali di Equitalia e di altri Agenti della Riscossione.
Pertanto, come illustra il team di esperti dello Studio Legale Internazionale Giambrone Law, i soggetti interessati, ovvero coloro che potranno beneficiare delle misure contenute nel summenzionato provvedimento, sono tutte le imprese titolari di crediti verso lo Stato, senza distinzioni in ordine alla forma giuridica dell’impresa, con la sola esclusione, quindi, dei soli soggetti privati. Inoltre – puntualizzano i legali – con riguardo ai termini di prescrizione, è importante sapere che  Il credito non deve essere prescritto, ovvero il creditore non deve lasciare decorrere il termine previsto dal Codice civile. Inoltre, il credito dell’impresa deve essere certificato dalla pubblica amministrazione, secondo le modalità indicate dal decreto del 25 giugno 2012. 
Il dipartimento Tax di Giambrone Law precisa, altresì, che la sospensione sarà possibile ove le somme iscritte a ruolo siano inferiori o pari al credito vantato dalle imprese. Sarà poi un decreto Mef-Sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro 90 giorni, a stabilire i criteri di individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi agli agenti della riscossione.
Si tratta di un’importante novità, che rappresenterà, sicuramente, una boccata di ossigeno,  soprattutto per le piccole e medie imprese, vessate dal Fisco e oppresse dai crediti non saldati dalle pubbliche amministrazioni.
Per ricevere ulteriori informazioni sull’argomento e le procedure per l’ottenimento dei benefici derivanti dal citato emendamento, i titolari di imprese che vantano crediti con la P.A., potranno rivolgersi al team di esperti di GiambroneLaw, al fine di ottenere assistenza volta alla sospensione delle cartelle esattoriali di Equitalia e di altri agenti della riscossione.



Giambrone Law è uno studio Legale Internazionale, con sedi a Palermo, Londra, Roma, Milano, Tunisi e New York ed uno staff di oltre 50 elementi tra legali e manager, solicitors inglesi ed european lawyers in grado di offrire assistenza legale, giudiziale ed extragiudiziale, in tutti i settori del diritto ed in transazioni e controversie in campo internazionale, in diverse lingue straniere, tra cui Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Russo e Arabo.  

L’Avv. Riccardo Virga è riconosciuto per la sua esperienza  nel settore del Diritto Immobiliare e  in procedure di  compravendita di immobili ad uso abitativo  e commerciale fornendo assistenza al clienti dalla fase delle trattative sino alla stipula dell'atto di compravendita. L’Avv. Riccardo Virga fornisce assistenza a clienti e società italiane e straniere in procedure di acquisizione e dismissione di patrimoni immobiliari di investimento, negoziazione di contratti di locazione sia per i proprietari che per gli inquilini, contratti di compravendita, contratti di leasing immobiliare,operazioni connesse alla compravendita immobiliare,contratti di mutuo,contratti di finanziamento, contratti preliminari di vendita (c.d.compromesso), contratti di cessione di azienda, contratti di affitto di azienda.Fiscalità nazionale ed internazionale, assistenza extragiudiziale e giudiziale, mediazioni. Diritto Privato Internazionale.

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venerdì 28 febbraio 2014


27 Febbraio | Workshop - Camera di Commercio di Palermo 
Una delegazione dell'International Department di Giambrone Law (Bellanca, Boccadutri, J. Norton) ha partecipato all'evento formativo-informativo organizzato dalla Camera di Commercio Italo Orientale (che ha sede a Bari) e da  HKTDC (Hong Kong Trade Development Council). 
Presenti piccole e medie imprese palermitane ed imprenditori provenienti da tutto il Sud Italia.
L'incontro ha approfondito diversi temi: dalle modalità e strumenti del processo di internazionalizzazione delle imprese verso la Cina ed Hong Kong, al focus sulle opportunità in Cina offerte ai prodotti agroalimentari italiani, alla registrazione del marchio nelle giurisdizioni asiatiche. Interessanti anche i contatti presi con i relatori, le imprese partecipanti e la  Camera di Commercio Italo Orientale, alla quale contiamo di iscriverci prossimamente.


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venerdì 14 febbraio 2014

La fuga dei capitali all’estero da parte delle piccole e medie imprese italiane il cui il carico fiscale è ormai diventato insostenibile continua ormai ad assumere proporzioni sempre più evidenti - dice il dott. Vincenzo Marzullo, Head of Corporate Tax Department di Giambrone Law, commentando l’intervista ad Attilio Beferasul pubblicata sul il Sole 24ore di oggi[1].

Già da diversi mesi stiamo notando un trend sempre crescente di richieste di assistenza fiscale da parte di imprenditori italiani interessati a seguire il modello “Modello Fiat” e a trasferire la propria sede legale e fiscale nel Regno Unito dove la tassazione sul reddito di impresa è inferiore rispetto all’Italia di quasi il 100%.

In particolare, esistono diversi soluzioni fiscali per abbattere la tassazione sui redditi di impresa pur mantenendo in Italia centri di produzione e, il “modello Fiat” dimostra come tanto le piccole imprese che le multinazionali sono alla ricerca di soluzioni intra- europee al fine di trarre il massimo vantaggio dalla normativa comunitaria in materia di armonizzazione fiscale e societaria.

“Uno dei rischi di cui devono tenere conto gli imprenditori italiani che volessero emulare il “modello fiat” , continua il dott. Vincenzo Marzullo -  è il rischio della Estero Vestizione che renderebbe del tutto inefficace dal punto di vista fiscale il trasferimento della sede legale a Londra o della sede fiscale ad Amsterdam qualora il centro di controllo unitario e la sede principale del Management  e dei Decision  Makers  rimanesse in Italia”.

Il trasferimento della sede legale e fiscale di una società italiana all’estero comporta notevoli conseguenze non solo dal punto di vista fiscale ma anche societario,  giuslavoristico  e dei rapporti con le banche, i fornitori, nonché soprattutto per le multinazionali, problemi di ricaduta mediatica- reputazionale, che non possono essere certo sottovalutati.

Il Dipartimento Corporate, Tax di Giambrone Law, presente presso le sedi di Milano, Roma e Palermo, è in grado di fornire assistenza legale fiscale e societaria ad imprese italiane interessate ad emulare il “modello fiat”.

Per maggiori  informazioni: 
pressoffice@giambronelaw.com | (+39) 091 743 4778