Studio Legale Internazionale

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venerdì 27 giugno 2014

Fermata Nave con un carico di 40 tonnellate di hashish. In stato di Fermo i componenti dell’equipaggio.

25 giugno 2014: Sequestro record di droga nelle acque del Mediterraneo. Una nave cargo battente bandiera del Togo, con a bordo circa 40 tonnellate di hashish, è stata fermata dalle unità aeronavali della Guardia di finanza al largo dell'isola di Pantelleria. La nave è stata trainata nel porto di Trapani. Fermati i 16 componenti dell'equipaggio. L'operazione è il frutto della collaborazione internazionale tra Fiamme gialle, Maoc (Maritime analysis and operations centre) di Lisbona, autorità doganali francesi e Direzione centrale dei servizi antidroga di Roma. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani. La droga sequestrata avrebbe reso sul mercato decine di milioni di euro. 
Sarà il Giudice per le indagini preliminari a dover decidere se convalidare o meno la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero e dunque trattenere in carcere i 16 componenti dell’equipaggio. Gli stessi verranno sottoposti ad interrogatorio e avranno diritto ad essere assistiti da interprete al fine di comprendere le accuse contro di loro. All’udienza dovrà necessariamente essere presente il difensore nominato anche la fine di verificare la legittima applicazione della misura cautelare.

Donatella Sicomo - Avvocato penalista di Giambrone Law - segue da anni clienti italiani e stranieri accusati di aver commesso un reato in Italia e all’estero. In casi come questo caso, è infatti importantissimo potersi rivolgere a uno studio legale serio e professionale, dove all'interno operino avvocati in grado di ascoltare attentamente il cliente, studiare attentamente il caso ed elaborare una consulenza legale ed una strategia adatta al suo caso. Gli avvocati penalisti di Giambrone Law | Studio Legale Internazionale privilegiano un approccio diretto e qualificato verso il cliente, e grazie alla esperienza maturata nell'ambito del diritto penale italiano ed internazionale, gli avvocati dello studio sono in grado di fornire assistenza e patrocinio a qualsiasi cittadino straniero accusato di aver commesso un reato in Italia, innanzi tutti i Tribunali e Corti di Appello della Repubblica. 


L’avvocato Donatella Sicomo è a disposizione per qualsiasi richiesta di assistenza legale al numero 091 7434778 o via email: donatella.sicomo@giambronelaw.com 

Giambrone Law - Studio Legale Internazionale con sedi a Roma, Milano, Palermo, Londra, Tunisi e New York, si avvale di esperti avvocati penalisti che parlano fluentemente la lingua inglese e che lavorano attivamente anche in collaborazione con altri dipartimenti dello studio al fine di prestare la migliore consulenza, assistenza e difesa a persone e società con interessi in Italia e all’estero che sono coinvolte in procedimenti penali nella giurisdizione italiana e in problematiche legali a carattere transnazionale e che implicano l’applicazione del diritto penale e processuale italiano. Giambrone Law grazie all’ esperienza acquisita in materia è riuscita a concludere con successo complicati casi di estradizione ed immigrazione clandestina internazionale che coinvolgevano Paesi come: Inghilterra, Germania, Tunisia, Svizzera, Australia e Stati Uniti.





giovedì 26 giugno 2014

Dal 13 Giugno sono entrate in vigore le nuove norme a tutela dei consumatori, introdotte dal decreto
legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Tra le novità più rilevanti che si applicheranno ai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali (con alcune eccezioni: ad esempio, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali «in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro»), conclusi dai consumatori a partire da domani, si evidenziano maggiori obblighi di informazione precontrattuale in favore del consumatore, con particolare riferimento al diritto di recesso, requisiti formali più rigidi sia con riferimento alle modalità con cui le informazioni precontrattuali dovranno essere fornite al consumatore, sia per quanto concerne la fase di conclusione del contratto. Il diritto di recesso potrà esercitarsi entro 14 giorni. Il termine decorre, nel caso di prestazione di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; nel caso di vendita di prodotti, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni. Entro 14 giorni dal momento in cui è informato della decisione del consumatore di recedere, il professionista dovrà restituire i pagamenti ricevuti. Entro lo stesso termine, il consumatore dovrà restituire i beni ricevuti, a prescindere dall’integrità del prodotto. I professionisti non possono imporre ai consumatori costi aggiuntivi per l’uso di strumenti di pagamento (quali, ad esempio, le carte di credito). Qualsiasi pagamento supplementare deve essere espressamente autorizzato dal consumatore. Questi obblighi si applicano anche ai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali per la fornitura di acqua, gas ed elettricità. A questo proposito, si segnala il nuovo Codice di Condotta Commerciale, vincolante per tutti gli esercenti, adottato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con deliberazione del 6 giugno scorso, per adeguare la regolazione vigente alle nuove disposizioni del Codice del Consumo.


Per fissare un appuntamento o per avere ulteriori informazioni relative a questo articolo, contattaci via mail a valentina.giarrusso@giambronelaw.com. Un nostro avvocato esperto in materia sarà a disposizione per consigliarti su come procedere. 



Con sentenza del 04 giugno 2014 il Tribunale di Napoli ha affermato il principio secondo cui, in materia di usura bancaria, la natura usuraria del tasso di interessi, ed in particolare degli interessi moratori, è esclusa ogni qualvolta sia pattuita la c.d. clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia inserita nel contratto di mutuo prevedeva che la misura degli interessi di mora non avrebbe potuto mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura fosse pari al limite medesimo.


Per fissare un appuntamento o per avere ulteriori informazioni relative a questo articolo, contattaci via mail a giovanni.incardona@giambronelaw.com. Un nostro avvocato esperto in materia sarà a disposizione per consigliarti su come procedere.




Con sentenza del 06.03.2013 il Tribunale di Cuneo ha statuito che la revoca di un amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.s.), se supportata da una giusta causa dovuta a inadempienze e responsabilità dell’amministratore medesimo, esclude il diritto in capo a quest’ultimo al risarcimento del danno per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. Affinché ciò possa valere, è necessario che la delibera assembleare di revoca indichi espressamente le ragioni di tale responsabilità. L’eventuale omissione, dunque, non potrà essere integrata in futuro, neanche nel corso della causa intercorrente successivamente tra le parti. Per “giusta causa di revoca” si intende la violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo della società oppure quei comportamenti che, sebbene non costituiscano inadempimento, facciano venire meno il rapporto di fiducia tra i socie e il soggetto revocato. Non rientrano nella “giusta causa di revoca” delle semplici divergenze o attriti con l’amministratore, ove si tratti contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione.

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mercoledì 25 giugno 2014

La successione ereditaria, quando non risulti fatta oggetto di una “apposita” disciplina, può divenire un temibile “vaso di pandora” capace di generare dissidi e conflitti finanche all’interno dei più solidi equilibri familiari. 
Non a caso si è parlato di “apposita disciplina”. 
E’ di tutta evidenza, infatti, che l’utilità pratica, economica e giuridica del veicolo testamentario, (qualunque forma esso rivesta) è destinata ad essere pressocchè annullata, con buona pace della stabilità, della certezza degli effetti successori e dei rapporti familiari, in tutti i casi in cui, il processo di traduzione della volontà testamentaria in termini giuridici non abbia luogo mediante il ricorso agli istituti più appropriati e senza considerare i più importanti postulati della materia ereditaria. Se la forma è un inutile orpello quando non è asservita ad un valido contenuto, a ben poco, allora, potrà servire un testamento formalmente ineccepibile ma contenutisticamente inesatto. 
Fatta questa opportuna premessa, con le brevi riflessioni che seguiranno, senza alcuna pretesa di esaustività, si intende offrire al lettore una summa di spunti concettuali da tenere presenti laddove egli desideri intraprendere la redazione di un testamento olografo. Tale forma, infatti, essendo l’unica di cui qualsiasi individuo capace di intendere e di agire può servirsi in completa autonomia, potrebbe celare un elevato potenziale di rischio laddove se ne faccia uso senza osservare precise precauzioni. 

1. Eredità e legato, incertezze definitorie

Pietra miliare in subiecta materia, è la distinzione tra istituzione di erede e legato. La poca familiarità con tale distinzione ha infatti generato l’uso, inveterato nella prassi, di espressioni sintatticamente corrette ma giuridicamente discutibili, quali “lascio a Tizio la mia casa”, “lascio a Mevio la mia autovettura”, capaci di accendere le diatribe interpretative più acute in famiglia e, conseguentemente, nelle aule dei Tribunali. 
Erede è colui che è chiamato a subentrare nell’universum ius defuncti, ossia nella totalità delle posizioni giuridiche, patrimoniali e non patrimoniali capaci di essere veicolate dal fenomeno successorio. La istituzione ereditaria può aver luogo con o senza la espressione di una “quota”. Ciò non è un dato da trascurare, posto che tale quota rappresenterà la misura in cui l’erede parteciperà alla successiva fase di divisione e sarà responsabile per i debiti ereditari. 
L’eredità, affinchè possa essere adita, richiede un formale atto di accettazione che, a seconda delle modalità e degli effetti, può essere “puro e semplice”, ovvero “con beneficio di inventario”. Si deve tuttavia precisare che, in particolari ipotesi stabilite dalla legge, certe attività poste in essere dall’erede determinano una accettazione “tacita” della eredità (tra queste rientrano, ad esempio, la vendita di alcuni cespiti ereditari; non rientra nella categoria in commento l’adempimento degli oneri fiscali legati alla successione). 
Legatario è invece colui cui è attribuito solamente un bene (rectius : un diritto) o più beni specificatamente determinati dal testatore. Non a caso si parla, in questo caso, di “successione a titolo particolare”. 
Tale strumento risulta alquanto polivalente, nella misura in cui offre al testatore non solo la possibilità di trasferire determinati beni in via immediata (ben inteso, con effetto decorrente dalla apertura della successione) ma anche di creare obblighi e oneri, consistenti in una precisa attività o, in generale, in un dare, in un non dare e/o in un facere o in un non facere. 
A tale ultimo proposito, è fondamentale ricordare che il legato, diversamente dalla istituzione di erede, postulando lo svolgimento di una attività strumentale alla sua esecuzione, necessita di un soggetto “onerabile” del relativo “peso”. Per tale ragione, la legge prescrive che onerabile del peso di un legato possa essere esclusivamente un erede o un altro legatario, tertium non datur. 

2. I legittimari 


Sebbene il legislatore profonda grandi sforzi per tutelare la libertà del testatore in sede di testamentifazione, fino a quasi ammantare di sacramentalità tale momento, in realtà la libertà di cui gode è più limitata di quanto possa sembrare. 
Il sistema normativo italiano pone una ben determinata categoria di soggetti, i c.d. legittimari, in posizione apicale nel sistema successorio. Ad essi sono riconosciute particolari prerogative di natura patrimoniale che finiscono per incidere sensibilmente sulla capacità del testatore di disporre dei propri beni. 
Il coniuge superstite, i figli e, in caso di assenza fisica di questi ultimi (cioè nel caso di soggetto morto senza figli) gli ascendenti, esauriscono la categoria in commento. E’ in loro favore prevista una quota ereditaria “riservata” intangibile e insacrificabile, chiamata “legittima” (il cui calcolo viene effettuato tenendo conto del numero dei legittimari e della loro “qualità”) nonché “altri diritti” di varia natura ed indole. Nel caso in cui tale quota risultasse lesa, perché di valore inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge, ovvero nel caso di diretta esclusione o “diseredazione” del legittimario, questi potrà attivare appositi strumenti di tutela quali la c.d. “azione di riduzione” e “azione di restituzione”. Tale ultima azione può essere esperita non solo nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni risultate lesive dei diritti del legittimario, ma anche nei confronti dei terzi aventi causa da questi. 
E’ quindi evidente che, in presenza di “legittimari”, occorre prestare attenzione affinchè alcuna disposizione del testamento leda anche solo in via parziale i diritti loro spettanti. In caso contrario, sebbene il testamento mantenga la sua efficacia e la sua validità nel suo complesso, non potrà mai garantire al suo autore che il riparto patrimoniale da lui ideato verrà a concretizzarsi pienamente. 

3. Patti successori e la clausola di diseredazione 

In alcun caso potrebbe avere efficacia giuridica nel nostro ordinamento, una pattuizione o una dichiarazione unilaterale contenente una preventiva rinuncia, da parte di un legittimario alla futura rispettiva quota e/o ai rimedi che eventualmente potrebbe esperire a sua tutela. Questo è infatti il portato del cd. “divieto dei patti successori”. 
Del pari, il testatore dovrebbe ben guardarsi dall’inserire nel testamento una disposizione volta a diseredare un legittimario. Essendo tale espressione volta ad escludere un determinato soggetto dalla propria successione, riprendendo quanto già detto poc’anzi, alcun legittimario può essere volontariamente e arbitrariamente escluso dalla successione. Come puntualizzato in numerose occasioni dalla giurisprudenza, una siffatta clausola potrebbe ben fungere allo scopo solo con riferimento a successori legittimi che non siano anche legittimari (dunque, al di fuori del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti, chiunque altro può essere diseredato senza che ne derivino conseguenze nefaste sul testamento e il suo contenuto). 

4. La relazione tra le donazioni e la successione : un legame spesso ignorato

Un aspetto che spesso viene trascurato, perché non conosciuto, è l’impatto che le donazioni fatte in precedenza dal de cuius possono produrre sulla successione ereditaria dello stesso. Sebbene nell’immaginario collettivo si sia propensi a ritenere le donazioni alla stregua di fenomeni autonomi, da un punto di vista funzionale e temporale, dalla successione, in realtà esse finiscono per giocare un ruolo tutt’altro che secondario in fase di divisione ereditaria. 
Ciò che si intende in questa sede sottolineare è che le donazioni, in determinati frangenti, costituiscono una “anticipazione” della futura quota ereditaria. L’istituto volto a rendere computabili tali donazioni nel fenomeno successorio è la c.d. “collazione”. 
Il suo perimetro applicativo è ben delineato dal legislatore sulla scorta di presupposti di natura soggettiva, oggettiva e “procedurale”. 
I figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi (per il caso in cui subentrino a questi ultimi per rappresentazione), e il coniuge sono i fisiologici interlocutori di questo istituto. Presupposti tecnici perché vengano coinvolti da tale onere sono sia l’aver ricevuto una o più donazioni dal de cuius, sia l’aver adito (leggasi : accettato) l’eredità dello stesso. 
E’ oggetto di collazione tutto ciò che è stato donato direttamente o indirettamente dal de cuius. Rientrano, pertanto, a pieno titolo nel perimetro dell’istituto sia quelle erogazioni definibili come “donazioni” sia da un punto di vista formale che sostanziale (il tipico contratto di donazione) sia quelle che sono tali solo da un punto di vista sostanziale-contenutistico (si pensi, ad esempio, alla diffusa prassi dell’acquisto di una casa da parte dei genitori e contestuale intestazione in capo al figlio minorenne : formalmente, si tratta di un contratto di compravendita, sebbene sostanzialmente esso produca effetti liberali). Da un punto di vista pratico, la collazione imporrà al soggetto interessato di “imputare” alla propria quota ereditaria il valore delle donazioni ricevute, costringendolo a prelevare quindi meno beni dall’asse ereditario relitto per comporre la propria quota. 
La collazione è, tuttavia, un meccanismo dispositivo da parte del testatore. Egli infatti può scongiurarne la operatività ricorrendo alla cd. dispensa da collazione, sia nel momento in cui viene stipulato l’atto di donazione sia nel testamento (laddove tale dispensa non sia stata apposta alla donazione). In forza di ciò il donatario sarà ulteriormente avvantaggiato, in quanto potrà trattenere un maggior numero di beni ereditari. 

5. Lineamenti formali del testamento olografo e conclusioni 

Al termine di questo breve excursus, non resta che passare in breve rassegna i lineamenti formali del testamento olografo. 
In virtù delle disposizioni di legge dettate in materia, questo deve essere interamente scritto, sottoscritto e datato di pugno dal testatore personalmente. Per ovvie ragioni, non potrà avvalersene colui che è incapace di leggere, scrivere e/o sottoscrivere. 
Non potrà avere alcuna efficacia un testamento olografo scritto al computer o a macchina sebbene firmato di pugno dal testatore. La ragione di questa esasperazione formale risiede nella considerazione che solo ed esclusivamente attraverso di essa si può essere certi che lo scritto, recante le ultime volontà di un soggetto, possa essere attribuito alla mano e alla mente di quest’ultimo. 
Come già puntualizzato, tale forma testamentaria rappresenta lo strumento più appropriato per chi intenda disciplinare in totale autonomia, intimità ed economicità le sorti della propria successione in modo puntuale e concreto e, sebbene vi possano essere dei “rischi”, a causa della non conoscenza della materia ereditaria e dei principi che la regolano, essi possono essere agevolmente superati con l’ausilio di un pratico del diritto, quale un avvocato esperto della materia, il quale, una volta istruito sul quadro familiare e patrimoniale di riferimento, potrà fornire un valido contributo alla traduzione dei desiderata in precise disposizioni testamentarie. Non a caso, infatti, in alcuni ordinamenti giuridici stranieri, è proprio l’avvocato, nella veste di pubblic notary, a prestare ogni necessaria assistenza in simili occasioni. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti su questo articolo si prega di contattare l'Avv. Giovanni Incardona

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martedì 4 marzo 2014


Un fornitore di servizi Internet non può essere chiamato a rispondere del reato di violazione della privacy se i contenuti lesivi degli altrui diritti sono stati caricati online e immessi in Rete da parte di abbonati, utenti od iscritti. 
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione mettendo la parola fine ad un lungo processo che vedeva coinvolti alcuni alti dirigenti di Google.
Responsabili dell'incresciosa vicenda, che ha visto protagonista un giovane affetto dalla sindrome di Down, sono "i bulli", coloro che lo hanno vessato e che hanno poi caricato il video in Rete. 
A seguito di questo episodio, la società Google - che fornisce un servizio di Internet hosting provider - è stata accusata di non aver vigilato sui contenuti del filmato in questione.
Questi i punti più rilevanti della sentenza:
- Google Video è un host provider.  Pur essendo, infatti, proprietaria della piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video/filmati, google svolge un ruolo di mera intermediazione. Lo hosting provider non conosce preventivamente cosa gli utenti andranno a caricare in rete, anche se a carattere offensivo, ma ne risponderanno nel momento in cui - una volta informati del contenuto illecito presente sulla propria piattaforma - non intervengano tempestivamente per rimuoverlo.
- Con riguardo alla privacy e al trattamento dei dati personali, non sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi. Ciò in quanto Google non è titolare del trattamento dei dati sensibili contenuti nel video, mentre lo sono gli utenti che lo caricano, ai quali possono essere applicate le sanzioni penali e amministrative previste dal Codice della Privacy. 
- Non può essere esercitata da parte dell’hosting provider un controllo preventivo, pieno ed efficace sulla massa dei video caricati da terzi, visto l’enorme afflusso di dati. Tale possibilità sarebbe possibile infatti soltanto attraverso l’attivazione di un filtro che, anche laddove fosse legislativamente previsto, sarebbe difficilmente ammissibile perché contrario dalla normativa europea secondo la quale i provider non devono "filtrare".
Questa sentenza rappresenta dunque un enorme passo avanti verso tutti i crimini commessi in rete ai danni dei più deboli. Si rivolge a tutte quelle persone, in maggior parte minorenni, che diffondano sul web dati sensibili, od anche a contenuto diffamatorio e che, trincerandosi dietro l’immagine dell’hosting provider, siano convinti che le loro azioni rimangano impunite. 






L'Avv. Donatella Sicomo è un avvocato penalista associato che lavora all’interno del Dipartimento di Contenzioso, Diritto Penale e Diritto Assicurativo. Donatella Sicomo ha conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali (indirizzo giudiziario – forense), e sviluppato, nel tempo, la propria professionalità nella gestione di casi di diritto penale internazionale in particolare in casi di Immigrazione clandestina, negligenza medica e traffico internazionale di droga. Si è qualificata come avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo nel 2005 e ha svolto un corso di specializzazione post laurea nelle professioni legali indirizzo giudiziario - forense. Donatella Sicomo, è un avvocato associato che si occupa quotidianamente di casi connessi al diritto penale italiano ed internazionale.  Ha lavorato a casi importantiriguardante mandato di arresto europeo, esecuzione di misure cautelari da eseguire all'estero e nel trattare questioni che hanno coinvolto traffici di opere d'arte a livello internazionale. Inoltre si è specializzata nello svolgimento indagini di rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici, per indagini su reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di stalking e violenze alle persone in genere e ai minori in particolare.

Infine Donatella Sicomo si occupa di alcuni casi di nuova generazione legati diritto penale alla contrattualistica informatica, volta alla protezione del segreto industriale e alla protezione e difesa delle innovazioni.



Sito ufficiale : www.giambronelaw.com 



mercoledì 26 febbraio 2014

Proviamo ad immaginare in una nostra giornata-tipo quante volte esiste la concreta possibilità che qualcuno acquisisca i nostri dati e si trasformi in noi! 
Uno dei problemi sui quali da tempo si è appuntata l’attenzione dei media e dei cittadini è quello del furto di identità digitale. Reato dai toni e dagli effetti preoccupanti, esiste da sempre, e numerosissimi sono i casi che riempiono le cronache e le pagine di ogni epoca. L'avvento del web ha contribuito a fa rivivere il problema, poiché la rete consente nuove opportunità di truffa ai moderni criminali, che si sono rapidamente adattati alle nuove tecnologie, trovando diversi sistemi per carpire preziose informazioni e raggiungere i propri scopi illeciti. Tra questi rilievo assume il fenomeno del furto d'identità, inteso come appropriazione indebita di informazioni personali di un soggetto con lo scopo di commettere in suo nome atti illeciti a fini di guadagno personale.
Ed infatti, carpire informazioni di natura personale per i criminali non è poi così difficile. L'apertura alla rete, l'uso massiccio della posta elettronica, la diffusione delle transazioni telematiche e l'utilizzo crescente di social network e chat, di fatto favoriscono ed incrementano la circolazione di dati personali, rendendo i navigatori sempre più vulnerabili, con conseguenti gravi danni economici e sociali ed al contempo aumentando l’esigenza da parte di tutte le vittime del reato di veder tutelata al meglio la loro privacy.
Si tratta di un reato che può colpire tanto una persona fisica, quanto una azienda. Quando ad essere vittima di questo reato è una persona fisica, il criminale è portato ad aprire conti correnti bancari, emettere assegni contraffatti o azzerare il conto corrente del malcapitato. Quando la vittima è invece un’azienda è possibile che i malviventi accedano ai pubblici registri violando il database aziendale ed acquisendo informazioni private dell’azienda. Ed attraverso l’utilizzo delle informazioni così acquisite possano richiedere forniture e finanziamenti senza adempiere a nessun pagamento e screditando il buon nome dell’azienda. 
Nella legislazione italiana, fino a poco tempo fa, non esisteva una normativa specifica sul furto di identità  ed il reato era punito con l’articolo 494 del Codice Penale relativo alla “Sostituzione di persona”, ovvero l’azione di colui che in vario modo rubava o utilizzava l’identità di una persona per procurare, generalmente a se, un vantaggio e/o arrecare un danno.
Tale norma tuttavia non rendeva adeguata giustizia a chi rimaneva vittima di furto d’identità digitale. Si rendeva, dunque, necessario colmare questa lacuna normativa. E così è stato, con l’emanazione del Decreto legge 93/2013 convertito nella Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 e l’introduzione all’articolo 640-ter del codice penale del comma 3, che sanziona con la pena della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 600 a euro 3.000 la frode informatica “…se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”. 
Esaminando più da vicino la fattispecie, se ne percepiscono con immediatezza alcuni profili di dubbia interpretazione. 
Il primo, e più importante, è che la vittima non è assolutamente a conoscenza del furto di identità a suo danno finché non ne subisce le conseguenze. 
Il secondo è che la sottrazione deve necessariamente riguardare una identità reale, di una persona fisica o di una persona giuridica, quale presupposto del reato stesso. Ma è proprio l’utilizzo sempre più diffuso, specie sui social network, di nickname che rende particolarmente difficoltoso ricondurre il reato a una persona fisica certa. 
Il terzo elemento è costituito dalla pluralità dei modi con i quali è possibile acquisire i dati personali. È da sfatare la percezione che solo chi “frequenta” i social o naviga in rete può incappare in questi problemi. Basti pensare alla diffusa abitudine di alcuni negozi che, a fronte del pagamento di prodotti con assegno bancario, richiedono un documento di identità di cui spesso viene fatta la fotocopia. 
Nonostante le numerose cautele che possono porsi in essere, minime sono dunque oggi le possibilità di difendersi da questo crimine in maniera efficace.
Senza pensare al forte impatto psicologico che il furto della identità digitale genera nel soggetto che ne è rimasto vittima. Non soltanto, dunque, conseguenze di carattere economico, ma anche conseguenze che investono l’aspetto emozionale di ciascun individuo, tali da incidere sulla stessa reputazione e mettere anche in condizione di doversi “difendere” da un qualcosa che non si è mai commesso. 
Legge o non legge, il fenomeno è decisamente notevole per le dimensioni. Il percorso è ancora lungo e sentiremo sempre più spesso parlare di furti di identità, che trova terreno fertile nel processo di innovazione tecnologica che tutti, dallo Stato alle aziende, pongono come obiettivo strategico per elevare gli standard qualitativi e di efficienza dei servizi erogati, ma che comporta inevitabilmente le vulnerabilità tipiche dei sistemi aperti.
Proprio l’evoluzione tecnologica, rende oggi ancora più penetrabili le difese approntate da ciascun cittadino a tutela della propria privacy. Aumenta la libertà di circolazione digitale ma aumentano anche i rischi connessi al suo utilizzo. Ed è sempre più difficile trovare una conciliazione tra l’esigenza, irrinunciabile, del diritto di accesso alla Rete, e l’esigenza di sicurezza, che riguarda tanto il singolo quanto l’organizzazione, pubblica o privata.
Facile è a dirsi, molto più complesso a farsi.





L'Avv. Donatella Sicomo è un avvocato penalista associato che lavora all’interno del Dipartimento di Contenzioso, Diritto Penale e Diritto Assicurativo. Donatella Sicomo ha conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali (indirizzo giudiziario – forense), e sviluppato, nel tempo, la propria professionalità nella gestione di casi di diritto penale internazionale in particolare in casi di Immigrazione clandestina, negligenza medica e traffico internazionale di droga. Si è qualificata come avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo nel 2005 e ha svolto un corso di specializzazione post laurea nelle professioni legali indirizzo giudiziario - forense. Donatella Sicomo, è un avvocato associato che si occupa quotidianamente di casi connessi al diritto penale italiano ed internazionale.  Ha lavorato a casi importantiriguardante mandato di arresto europeo, esecuzione di misure cautelari da eseguire all'estero e nel trattare questioni che hanno coinvolto traffici di opere d'arte a livello internazionale. Inoltre si è specializzata nello svolgimento indagini di rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici, per indagini su reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di stalking e violenze alle persone in genere e ai minori in particolare.

Infine Donatella Sicomo si occupa di alcuni casi di nuova generazione legati diritto penale alla contrattualistica informatica, volta alla protezione del segreto industriale e alla protezione e difesa delle innovazioni.






giovedì 31 ottobre 2013


Presentazione dello Studio Legale Internazionale Giambrone Law, 
parla il Managing Partner Avv. Gabriele Giambrone




Editors notes:
Giambrone Law è uno studio legale di fama internazionale fondato nel 2004 con sedi a Milano, Roma, Palermo, Tunisi e uffici di rappresentanza a Londra, Berlino e New York. Giambrone Law è un premiato, studio legale italiano che offre servizi legali completi e multidisciplinari avvalendosi di uno staff di oltre 60 membri tra cui avvocati, solicitor, dirigenti e staff che assistono giornalmente clienti privati e aziende in materia di diritto Italiano, europeo ed internazionale e nello sviluppo del loro business internazionale. Gli esperti in materia di Diritto Penale e Diritto Privato Internazionale sono a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza legale in materia di Processi, Contenziosi e procedure conciliative in Italia e all’estero.

Contattaci per informazioni: italy@giambronelaw.com

Per maggiori informazioni visitate il sito  www.giambronelaw.com o chiamate il numero 091 7434778.

venerdì 18 ottobre 2013

Chi siamo e di cosa ci occupiamo, 

ecco una breve presentazione dei nostri servizi




Giambrone Law

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Si è svolta venerdì 11 e sabato 12 Ottobre la rassegna di politica internazionale “Obiettivo Mondo“ organizzata dall’Associazione Diplomatici e l’ISPI (istituto per gli studi di politica internazionale) di Milano. Lo Studio Legale Internazionale Giambrone Law è stato ufficialmente invitato dal Coordinatore Nazionale dei Giovani Diplomatici avv. Riccardo Di Stefano, ed in particolare l’avv.  Gabriele Giambrone è stato accolto da una platea di giovani aspiranti diplomatici a cui ha reso la propria affascinante testimonianza di vita e di carriera. 
L’evento si è svolto nella prestigiosa cornice palermitana di Palazzo Steri ed ha assunto una portata di rilevanza nazionale per il prestigio dei relatori e per l’attualità dei temi trattati durante le conferenze tematiche, tra cui: la crisi siriana, le sfide dell’Europa e  le emergenze sui diritti umani.
L’associazione Diplomatici è una scuola di formazione che organizza missioni per studenti italiani delle scuole medie inferiori, scuole superiori ed università al Change the World, Model United Nations (MUN), che permette loro di apprendere le dinamiche di con cui si svolge il decision making alle Nazioni Unite. Dopo un corso di formazione per la preparazione ai MUN, annualmente gli studenti selezionati si recano a New York per prendere parte alle simulazioni ONU, presso il  Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite, nell’ambito delle quali rappresentano, in qualità di delegati, un Paese membro delle Nazioni Unite.
Un team giovane di origini siciliane quello dell’Associazione Giovani Diplomatici con sedi a Palermo, Catania, Sicilia, Roma, un network di 200 membri dello staff e partnership con atenei  e con  il patrocinio dell’Università degli studi di Palermo ed il contributo della Fondazione Sicilia per ciò che concerne l’orientamento professionale.
Il progetto non poteva non essere sostenuto da Gabriele Giambrone, Managing Partner dello Studio Legale Internazionale Giambrone Law, intervenuto alla conferenza per raccontare la propria esperienza internazionale e la brillante carriera che lo porta oggi ad essere al vertice di una European Law Firm, con sedi a Palermo, Londra, Roma, Milano, Tunisi e New York ed uno staff di oltre 50 elementi tra legali e manager.
Lo Studio costituisce la sintesi tra vocazione al business internazionale e competenza nelle diverse aree del diritto italiano ed internazionale.  Lo Studio assiste costantemente svariate PMI imprese su tutto il territorio nazionale, società italiane che operano all’estero e società straniere che hanno interessi commerciali o sedi in Italia.
Gabriele Giambrone, ospite d’onore, ha accolto con un caloroso saluto la platea di giovani provenienti da tutta la Sicilia che hanno partecipato lo scorso anno alla missione alle Nazione Unite a New York. Testimonianza di una mente brillante siciliana di nascita ma internazionale d’ambizione, che una volta raggiunto i suoi obiettivi professionali all’estero ha deciso di tornare ad investire nella sua terra d’origine.
Storia di fuga di cervelli a lieto fine che ha emozionato per la sincerità, l’umanità e la grande capacità di trasmettere entusiasmo, passione nelle proprie capacità e la speranza per questi giovani in futuro di realizzarsi  e poi ritornare in Sicilia ad investire. Una platea di occhi pieni di passione che hanno poi ricevuto da Gabriele Giambrone l’attestato per i meriti conseguiti durante il corso.
Estremamente soddisfatti dell’evento,  il Presidente Claudio Corvino dell’ Associazione Diplomatici e il  Coordinatore Nazionale Riccardo Di Stefano, e felici di avere in questa occasione potuto condividere progetti, aspirazioni e progetti guardando al mondo ma partendo proprio dalla Sicilia.

Giambrone Law 

giovedì 3 ottobre 2013

Lo Studio Legale Giambrone,  ha ottenuto ben quattro riconoscimenti recenti tra cui  “ Migliore Studio Legale Italiano 2012” “M&A Awards” per l’attività svolta in Italia in materia di  “Diritto della Navigazione”, e altri due per la consulenza ad aziende di nuova costituzione in materia di diritto commerciale transfrontaliero italiano e per le controversie transfrontaliere di diritto italiano. I premi sono stati assegnati da Acquisition International Magazine, prestigioso magazine britannico specializzato in finanza e diritto d’impresa sulla base delle votazioni dei lettori, su ricerche svolte sugli stessi e su testimonianze raccolte.

I riconoscimenti rappresentano un coronamento di anni di successi e di continua crescita e un motivo di orgoglio per uno studio che, attraversando indenne la crisi attuale oggi vanta proprie sedi a Londra, New York, Palermo, Roma, Milano, Tunisi, che nel 2013 ha già aperto una sede di rappresentanza a Berlino, prevede  di espandersi in Spagna e guarda con fiducia alla rapida crescita dell’Euro Mediterraneo. 


Questa è la Sicilia che merita e ottiene successi, una Sicilia innovativa, puntuale, che produce e lavora. Questo è lo spirito che da sempre anima Gabriele Giambrone, 36enne palermitano a capo di uno degli studi italiani più conosciuti e apprezzati nel panorama internazionale, che ha preso le mosse dieci anni fa nel Regno Unito.
Gabriele Giambrone rappresenta un esempio positivo ed emblematico della fuga “dei cervelli”, che partono per formarsi e per lavorare, con le qualità giuste e la voglia di investire in se stessi ed in uno straordinario progetto professionale e di vita all’estero, senza perdere le proprie radici e i contatti con la propria terra. Cervelli che poi tornano, per portare competenze ed esperienze nuove e diverse anche nella propria terra, aprendo uno studio legale unico e all’avanguardia.
Da sempre, infatti, il ruolo dello Studio Giambrone è stato quello di incoraggiare il networking territoriale nello spirito del mercato globale, con enorme fiducia nelle potenzialità della Sicilia, per dimostrare che il Sud oggi può esporsi sul mercato mondiale offrendo servizi competitivi e di qualità con grande professionalità ed esperienza.
Ad oggi Giambrone Law vanta uno staff in continua crescita di oltre 60 giovani talenti tra avvocati, Solicitor, european lawyers, praticanti e personale di supporto, che oggi è in grado di fornire assistenza in tutti i settori del diritto ed in transazioni e controversie in campo internazionale, in diverse lingue straniere, tra cui Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Lituano Portoghese, Russo e Arabo. 
E’ qui il cuore pulsante di Giambrone Law,  nel capoluogo siciliano, in un punto strategico che   ricorda un momento in cui la capitale siciliana, forse per l’ultima volta, rappresentò  il punto di riferimento europeo per  la prosperità economica e per la  produzione di cultura. 
Il gruppo di esperti fornisce assistenza legale all’ interno di un ampio raggio di transazioni,  sia industriali che commerciali, fusioni e acquisizioni, investimenti e cessioni, passando per  privatizzazioni e investimenti azionari fornendo anche consulenza commerciale e fiscale.  Lo Studio Legale Giambrone grazie alla esperienza maturata in questi anni con Clienti italiani e stranieri di primario rilievo, presta assistenza completa e multisettoriale nel Diritto Commerciale, Societario, Immobiliare, Tributario, Bancario e Finanziario, Contenzioso e Conciliazione, Diritto Familiare: divorzi, separazioni, convivenze  e pratiche familiari  rappresentano solo alcune delle situazioni più comuni  che oggi ci si trova ad affrontare; e ancora nell’applicazione del diritto privato internazionale  specialmente   per  quanto riguarda  le questioni  ereditarie  o nella gestione del Patrimonio in paesi diversi e anche nella consulenza fiscale relativa all’acquisto di proprietà in Italia.
Attività a tutto tondo per uno studio che  vanta collaborazioni con la Camera di Commercio  italiana  nel Regno Unito, la Camera di Commercio Italo- Germanica, Camera di Commercio Italiana a Peth e Italiana a Tunisi.
Lo Studio Legale Giambrone rappresenta l’unico studio legale Italiano a Tunisi ed è partner attivo del Consolato Italiano. Giambrone Law vanta un network globale in continua espansione costituito da partner, istituzioni, clienti e che porta il brand nel mondo organizzando e partecipando ogni anno a conferenze, seminari, fiere dedicate alle innovazioni nel mondo legale, al made in Italy o al networking per l’internazionalizzazione delle imprese in Italia e in Inghilterra per cogliere tutte le sfide del mercato globale e per portare il made in Sicily nel mondo. Ma soprattutto per portare investitori stranieri in Sicilia.

Tutto questo è Gabriele Giambrone ed il suo Sogno, fin qui, realizzato. E’ il paradigma dell’emigrazione italiana del Terzo millennio, il giovane professionista siciliano, emigrato per scelta e non per necessità, che parte con la speranza e la determinazione di poter realizzare non solo un sogno, ma un progetto preciso. Testimonial all’estero della forza delle idee del nostro Paese, motore dell’innovazione che da sempre caratterizza la Sicilia, l’Italia e gli italiani nel mondo.

Articolo estrapolato dal sito palermoparla.it




martedì 1 ottobre 2013

Con legge ordinaria n. 210 del 1992, lo Stato italiano ha stabilito, in materia di indennità per vittime da trasfusioni di sangue infetto, il diritto alla corresponsione di un’indennità integrativa speciale, da rivalutarsi ogni anno in base al relativo tasso d’inflazione.In realtà, disattendendo il dettato normativo del legislatore del 1992, lo Stato Italiano non solo non ha mai provveduto al pagamento della indennità integrativa speciale (che rappresenta la parte più importante dell’indennizzo), per come ivi previsto, ma piuttosto ha successivamente abrogato la predetta legge con la emanazione del D. L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

Ma andiamo all’origine dei fatti. A cavallo fra gli anni ottanta e novanta, 162 cittadini italiani venivano contagiati da virus a seguito di trasfusioni di sangue infetto, e rimanevano senza alcun indennizzo da parte dello Stato.I contagiati, a seguito delle trasfusioni col sangue infetto, si sono ammalati di epatite o Aids a seguito a trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, non controllati dal Servizio sanitario nazionale. A seguito di quanto accaduto, il legislatore del 1992 intervenne con la legge n. 210, la quale avrebbe dovuto affrontare tale problematica, al fine di tutelare i diritti dei propri cittadini, riconoscendo ad essi un indennizzo da parte dello Stato, da rivalutarsi annualmente.Tuttavia, a tale legge dello Stato non venne mai - di fatto - data piena attuazione, e ciò in quanto venne versata ai cittadini solamente l’indennizzo, ma non l’indennità integrativa speciale, ivi prevista. A seguito dei numerosi contenziosi (si pensi che sino al maggio 2013 sono state respinte migliaia richieste da parte dei contagiati), nel 2005, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito che le due parti costituenti l’indennizzo (cioè la parte fissa e la parte variabile di essa) dovevano essere rivalutate ogni anno in base all'inflazione.Una interpretazione rivista quattro anni più tardi, quando la Cassazione ha indicato come rivalutabile solo la parte fissa dell'indennità. Tuttavia, nel 2010 la rivalutazione veniva abolita attraverso il D. L. n. 78, sul quale si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2012 dichiarandolo illegittimo, pur senza dare una univoca risposta in merito alla questione della rivalutazione delle indennità per le vittime da trasfusioni di sangue infetto, le quali continuarono a non percepire quanto a loro dovuto.Soltanto con la sentenza del 03.09.2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo, ha condannato l’Italia a versare, a tutti i pazienti infetti, l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992.

Tutto ciò, come ha commentato il Presidente dell'Associazione politrasfusi italiani, Angelo Magrini, rappresenta una “importante vittoria per tutti i 60mila cittadini italiani infettati da trasfusioni di sangue”.Secondo i giudici di Strasburgo, l'adozione da parte del governo del decreto legge d'urgenza n. 78/2010 sulla controversa questione della rivalutazione viola il principio dello Stato di diritto e del giusto processo. Ai pazienti, si è espressa la Corte, è stato quindi imposto un "peso abnorme ed eccessivo".Si tratta indubbiamente, di un grande successo perché, grazie a questa sentenza, la quale avrà efficacia erga omnes , e quindi non solo nei confronti dei 163 ricorrenti ma di tutti i cittadini italiani, si riconosce a tutte le vittime di trasfusioni  , senza differenze, la possibilità di percepire gli arretrati dell'adeguamento ISTAT per l'indennizzo loro riconosciuto, a partire dal momento del riconoscimento per legge della loro condizione .Dal dispositivo della sentenza è, infatti, chiaro che il diritto alla rivalutazione dell’indennità “riguarderà tutti i circa 60mila cittadini italiani infettati”, permettendo così che vengano riconosciute pari opportunità a tutti i cittadini.
La Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a stabilire, entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva, un termine perentorio in cui si impegna a garantire l'attuazione efficace e tempestiva dei diritti in questione.Attualmente, i cittadini infettati ricevono un indennizzo, sulla base della legge 210 del 1992, pari ad un minimo di circa 540 euro al mese, pagati bimestralmente.Ora, per effetto della sentenza, i cittadini infettati arriveranno a percepire circa 100 euro in più al mese.Un adeguamento che sicuramente costituirà un concreto aiuto al sostenimento delle spese per farmaci a carico dei cittadini italiani affetti da patologie relative alle predette trasfusioni.


Avv. Alessandro Gravante
Head of Litigation Department
Studio Legale Internazionale Giambrone Law
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