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lunedì 24 febbraio 2014

La percezione che spesso si ha sulla sanità italiana è quella di un servizio che non funziona con la dovuta efficienza.
Le azioni legali contro i medici in Italia tendono ad aumentare di anno in anno ed il loro numero si aggira intorno alle 15.000 cause all'anno, con conseguenti gravi perdite economiche per il sistema sanitario nazionale, costretto a spendere oltre miliardi di euro per risarcire tutti i pazienti danneggiati da errori terapeutici o diagnostici. Ciò ha reso anche difficile  trovare compagnie assicurative disposte a sopportare il rischio dei crediti pecuniari collegati a casi di negligenza medica.
Indubbiamente la ragione di quanto sta accadendo va ricercata nel modo di guardare all’attività medica. Se in passato, il medico aveva l'obbligo di utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere il risultato senza essere legalmente obbligato a raggiungerlo, oggi il medico è sempre più spesso chiamato a rispondere di un risultato, secondo quelle che sono le aspettative del paziente.
La disciplina della responsabilità medica italiana differisce rispetto alle sempre più variegate esperienze internazionali. Di fronte a sistemi giuridici profondamente diversi, di civil law e di common law, anche le leggi sulla responsabilità medica non potevano non risultarne influenzate.
Dal punto di vista processuale, in Italia i casi di malpractice medica (sia per i procedimenti penali che civili ) sono trattati in 3 gradi di giudizio: Tribunale, Corte d'appello e Corte di Cassazione. Il medico può essere contemporaneamente perseguito sia in sede penale che in sede civile e se il paziente subisce un danno per effetto di un suo errore, legato con nesso causale alla sua condotta, il medico potrà essere ritenuto penalmente responsabile per lesioni personali colpose. In sede civile invece il medico sarà tenuto al risarcimento del danno.
La condotta del medico viene valutata alla luce dei parametri di diligenza, prudenza e perizia ed il medico potrà essere ritenuto responsabile di un danno laddove abbia, in violazione di questi parametri, commesso il fatto con colpa lieve o colpa grave. Questa distinzione non si applica nei sistemi di common law.
In Italia non esiste un codice di leggi specifiche per il rapporto medico-paziente. Il medico assume un obbligo contrattuale nei confronti del paziente e tale contratto si perfeziona al momento della accettazione da parte del paziente del ricovero in ospedale o anche delle semplici cure. Vi è un termine di 10 anni per poter agire nei confronti di un medico in Italia, rispetto ai due anni previsti ad esempio dalla legislazione statunitense.
Rilievo assume anche la disciplina sul consenso informato.
In Italia, nessuno può essere costretto a sottoporsi a qualsiasi trattamento medico senza il suo consenso. Il trattamento medico è obbligatorio o quando una persona è considerata in condizioni di elevata disagio psichico o laddove vi siano situazioni di emergenza, ed il paziente non è in grado di esprimere il proprio consenso. L’obbligo di acquisire il consenso del paziente rientra nel più generale dovere di informazione sulla natura e sui rischi connessi al trattamento che grava sul medico. Se l'informazione è mancante, in tutto o in parte, ci sarà una responsabilità di omissione colpevole da parte del medico. Tali principi sono simili a quelli utilizzati negli Stati Uniti ma diversa è la loro applicazione in Italia.
Si tratta di dati che inducono ad identificare il limite principale della sanità italiana, rappresentato dal fatto che non esiste uno specifico sistema di controllo che consenta di valutare l' ampiezza dei casi di malasanità. Una soluzione al problema potrebbe essere l'introduzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, basato ad esempio sull'esperienza tedesca, o anche sulla esperienza svedese (con l’istituzione di  un fondo patrimoniale di assicurazione dei pazienti vittime di errori medici), unita ad una riforma del sistema giudiziario italiano in materia di malpractice medica contenzioso.







L'Avv. Donatella Sicomo è un avvocato penalista associato che lavora all’interno del Dipartimento di Contenzioso, Diritto Penale e Diritto Assicurativo. Donatella Sicomo ha conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali (indirizzo giudiziario – forense), e sviluppato, nel tempo, la propria professionalità nella gestione di casi di diritto penale internazionale in particolare in casi di Immigrazione clandestina, negligenza medica e traffico internazionale di droga.  Si è qualificata come avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo nel 2005 e ha svolto un corso di specializzazione post laurea nelle professioni legali indirizzo giudiziario - forense. Donatella Sicomo, è un avvocato associato che si occupa quotidianamente di casi connessi al diritto penale italiano ed internazionale.  Ha lavorato a casi importantiriguardante mandato di arresto europeo, esecuzione di misure cautelari da eseguire all'estero e nel trattare questioni che hanno coinvolto traffici di opere d'arte a livello internazionale. Inoltre si è specializzata nello svolgimento indagini di rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici, per indagini su reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di stalking e violenze alle persone in genere e ai minori in particolare.

Infine Donatella Sicomo si occupa di alcuni casi di nuova generazione legati diritto penale alla contrattualistica informatica, volta alla protezione del segreto industriale e alla protezione e difesa delle innovazioni.





martedì 1 ottobre 2013

Con legge ordinaria n. 210 del 1992, lo Stato italiano ha stabilito, in materia di indennità per vittime da trasfusioni di sangue infetto, il diritto alla corresponsione di un’indennità integrativa speciale, da rivalutarsi ogni anno in base al relativo tasso d’inflazione.In realtà, disattendendo il dettato normativo del legislatore del 1992, lo Stato Italiano non solo non ha mai provveduto al pagamento della indennità integrativa speciale (che rappresenta la parte più importante dell’indennizzo), per come ivi previsto, ma piuttosto ha successivamente abrogato la predetta legge con la emanazione del D. L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

Ma andiamo all’origine dei fatti. A cavallo fra gli anni ottanta e novanta, 162 cittadini italiani venivano contagiati da virus a seguito di trasfusioni di sangue infetto, e rimanevano senza alcun indennizzo da parte dello Stato.I contagiati, a seguito delle trasfusioni col sangue infetto, si sono ammalati di epatite o Aids a seguito a trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, non controllati dal Servizio sanitario nazionale. A seguito di quanto accaduto, il legislatore del 1992 intervenne con la legge n. 210, la quale avrebbe dovuto affrontare tale problematica, al fine di tutelare i diritti dei propri cittadini, riconoscendo ad essi un indennizzo da parte dello Stato, da rivalutarsi annualmente.Tuttavia, a tale legge dello Stato non venne mai - di fatto - data piena attuazione, e ciò in quanto venne versata ai cittadini solamente l’indennizzo, ma non l’indennità integrativa speciale, ivi prevista. A seguito dei numerosi contenziosi (si pensi che sino al maggio 2013 sono state respinte migliaia richieste da parte dei contagiati), nel 2005, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito che le due parti costituenti l’indennizzo (cioè la parte fissa e la parte variabile di essa) dovevano essere rivalutate ogni anno in base all'inflazione.Una interpretazione rivista quattro anni più tardi, quando la Cassazione ha indicato come rivalutabile solo la parte fissa dell'indennità. Tuttavia, nel 2010 la rivalutazione veniva abolita attraverso il D. L. n. 78, sul quale si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2012 dichiarandolo illegittimo, pur senza dare una univoca risposta in merito alla questione della rivalutazione delle indennità per le vittime da trasfusioni di sangue infetto, le quali continuarono a non percepire quanto a loro dovuto.Soltanto con la sentenza del 03.09.2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo, ha condannato l’Italia a versare, a tutti i pazienti infetti, l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992.

Tutto ciò, come ha commentato il Presidente dell'Associazione politrasfusi italiani, Angelo Magrini, rappresenta una “importante vittoria per tutti i 60mila cittadini italiani infettati da trasfusioni di sangue”.Secondo i giudici di Strasburgo, l'adozione da parte del governo del decreto legge d'urgenza n. 78/2010 sulla controversa questione della rivalutazione viola il principio dello Stato di diritto e del giusto processo. Ai pazienti, si è espressa la Corte, è stato quindi imposto un "peso abnorme ed eccessivo".Si tratta indubbiamente, di un grande successo perché, grazie a questa sentenza, la quale avrà efficacia erga omnes , e quindi non solo nei confronti dei 163 ricorrenti ma di tutti i cittadini italiani, si riconosce a tutte le vittime di trasfusioni  , senza differenze, la possibilità di percepire gli arretrati dell'adeguamento ISTAT per l'indennizzo loro riconosciuto, a partire dal momento del riconoscimento per legge della loro condizione .Dal dispositivo della sentenza è, infatti, chiaro che il diritto alla rivalutazione dell’indennità “riguarderà tutti i circa 60mila cittadini italiani infettati”, permettendo così che vengano riconosciute pari opportunità a tutti i cittadini.
La Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a stabilire, entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva, un termine perentorio in cui si impegna a garantire l'attuazione efficace e tempestiva dei diritti in questione.Attualmente, i cittadini infettati ricevono un indennizzo, sulla base della legge 210 del 1992, pari ad un minimo di circa 540 euro al mese, pagati bimestralmente.Ora, per effetto della sentenza, i cittadini infettati arriveranno a percepire circa 100 euro in più al mese.Un adeguamento che sicuramente costituirà un concreto aiuto al sostenimento delle spese per farmaci a carico dei cittadini italiani affetti da patologie relative alle predette trasfusioni.


Avv. Alessandro Gravante
Head of Litigation Department
Studio Legale Internazionale Giambrone Law
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